Detrazione edilizia pluriennale, quando la prima rata omessa nel 730 si perde e quando si recupera

Risposta di Barbara Weisz

17 Aprile 2026 07:21

Paola chiede:

Posso recuperare la spesa del climatizzatore erroneamente ho emesso nel 730 precompilato dell’anno precedente? Non potendo ormai fare più il 730 integrativo del Modello 2025, posso segnare la spesa nel quadro E del 730/2026 indicando nella casella delle rate il numero “2”?

Sì, la soluzione che prospetta è corretta e di norma è la strada indicata dall’Agenzia delle Entrate per questi casi. Nel 730/2026 può inserire la spesa nel quadro E con il numero di rata “2”, saltando la prima. Le rate successive alla prima — dalla seconda fino all’ultima — si fruiscono regolarmente negli anni di competenza. Se non si sceglie la strada della dichiarazione integrativa, dunque, la rata omessa della detrazione edilizia è invece persa perchè non è possibile recuperarla sommandola alle quote degli anni successivi, né aggiungerla alla rata dell’anno in corso.

Detrazioni pluriennali: quando la rata omessa è persa

Il principio è chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/2021 e confermato nella Guida alle ristrutturazioni edilizie: il contribuente che, pur avendone diritto, non ha fruito della detrazione edilizia in uno o più anni — per qualsiasi ragione, inclusa una dimenticanza nella compilazione del 730 — può comunque avvalersi delle rate successive negli anni di competenza, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente. La quota non dichiarata nell’anno di spettanza è invece definitivamente persa.

Nel suo caso il totale delle rate fruibili per la detrazione edilizia decennale si riduce di una unità: se la detrazione è ripartita in 10 anni e la prima rata non è stata dichiarata, si fruirà delle rate dalla seconda alla decima: nove quote invece di dieci, per un importo complessivo inferiore rispetto a quello originariamente spettante.

Come indicare la nuova rata nel quadro E del 730/2026

Nel quadro E del modello 730, alla sezione III A dedicata alle spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica, il rigo va compilato come segue:

  • nella colonna 1 (Anno): l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 8 (Numero rata): il numero progressivo della rata da utilizzare nell’anno corrente — nel caso descritto, il numero “2”;
  • nella colonna 9 (Importo della spesa): l’intero importo della spesa sostenuta, non la singola quota annuale;
  • nella colonna 10: il numero d’ordine dell’immobile cui si riferisce l’intervento.

Vanno compilati anche i righi da E51 a E53 con i dati catastali dell’immobile. Se la dichiarazione precompilata non riporta già questi dati — cosa probabile se la spesa non era stata inserita l’anno precedente — occorre inserirli manualmente modificando il modello, con la conseguenza che la dichiarazione risulterà “modificata” e potrà essere soggetta ai controlli ordinari dell’Agenzia delle Entrate.

NB: un caso simile è quello del contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi); anche in questo caso nei successivi periodi d’imposta può beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

L’alternativa del modello integrativo

C’è un’alternativa da valutare prima di rassegnarsi alla perdita della prima rata: la dichiarazione integrativa nei termini. Se la dichiarazione in cui è stata omessa la detrazione è il 730/2025 (redditi 2024), il termine per il 730 integrativo era il 25 ottobre 2025, già scaduto. Tuttavia, il Modello Redditi PF integrativo — che può sostituire un 730 già presentato — rimane accessibile entro cinque anni dalla dichiarazione originaria, quindi fino al 31 dicembre 2029. Presentandolo, si potrebbe recuperare anche la prima rata omessa.

Si tratta di una procedura più complessa del semplice 730, che richiede l’assistenza di un CAF o di un professionista abilitato, ma che vale la pena valutare soprattutto se l’importo della prima rata è rilevante.

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