Ferie non godute: la Cassazione si pronuncia su quelle dei dirigenti

di Giuseppina Di Martino

10 Settembre 2009 07:00

Finito il periodo di ferie, cosa succede per quelle non godute? Possono essere monetizzate oppure no? Cosa cambia per i manager?

L’indennità sostitutiva di ferie non godute non spetta al dirigente a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e oggettive, ostative della fruizione.

È quanto ha affermato la Cassazione con la recente sentenza del 13 giugno 2009, n. 13953. Rifacendosi a precedenti pronunce (Cass. 11786/2005 e n. 7883/2006), la Cassazione ha respinto il ricorso di un’impresa nei confronti di un suo ex dirigente.

Il dirigente aveva, infatti, chiesto in Tribunale il pagamento delle differenze retributive relative ai periodi di riposo non goduti non avendo usufruito di tutti i giorni di ferie maturati. La società si era difesa affermando che l’ex dipendente, che aveva  qualifica di direttore generale, godeva di ampia autonomia e discrezionalità di poteri ed era libero di gestire anche il proprio periodo di ferie, senza interferenze da parte del datore di lavoro.

Avendo, dunque, deciso liberamente di non esercitare questo potere scegliendo di non andare in vacanza, ha perso anche il diritto a vedere le ferie monetizzate. Ma è sempre vero che il dirigente che non va in ferie perde il diritto all’indennità sostitutiva?

Non tutti i dirigenti hanno piena autonomia decisionale nella scelta del “se e quando” godere delle ferie. La controversia, che ha ad oggetto anche  un’altra questione, quella della mancata erogazione da parte dell’azienda di un bonus al raggiungimento degli obiettivi del direttore generale, approda in Cassazione.

La Suprema Corte afferma che è a carico dell’impresa l’onere di provare che il richiedente ha la facoltà di decidere da solo anche riguardo ai periodi di riposo. Se questa autonomia viene meno l’indennizzo deve comunque essere liquidato.

La Cassazione, però, precisa che qualora il dirigente abbia il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro e non lo eserciti per sua scelta, non ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che «non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive ostative alla suddetta fruizione».
Diventa quindi un suo onere quello di provare l’effettiva necessità della sua rinuncia.

È dunque ribadito il concetto secondo il quale non è automatica e non discende dalla qualifica di dirigente la piena autonomia decisionale nella scelta del “se e quando” godere delle ferie.