La busta paga dei fattorini va predisposta anche nei mesi senza consegne. Per i rider autonomi si tratta tecnicamente del prospetto del Libro Unico del Lavoro (LUL): lo chiarisce il Ministero del Lavoro con l‘Interpello n. 1/2026, dedicato ai nuovi obblighi introdotti per il lavoro tramite piattaforme digitali.
In sintesi:
- la proroga di 90 giorni riguarda esclusivamente il prospetto relativo a luglio 2026;
- le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettuate, mentre i compensi seguono il principio di cassa;
- gli ordini multipli possono valere come una o più consegne in base al sistema tariffario applicato.
LUL dei rider sempre obbligatorio
Il prospetto LUL deve essere elaborato anche quando il fattorino non effettua consegne e non matura compensi. Il chiarimento nasce dalla formulazione dell’articolo 15 del D.L. 62/2026, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, che impone al committente di annotare per ciascun mese anche il numero delle consegne e l’importo complessivamente erogato.
Il Ministero attribuisce al documento una funzione di rendicontazione continuativa dell’attività svolta. Finché il rapporto di lavoro autonomo è in essere, il committente deve quindi mantenere la continuità documentale anche nei mesi privi di attività.
Se il rider non effettua alcuna consegna, il prospetto viene comunque generato indicando valori pari a zero. L’obbligo riguarda i fattorini che lavorano con contratto autonomo occasionale o partita IVA nell’ambito delle piattaforme digitali e si inserisce nelle nuove tutele previste per il lavoro tramite piattaforme digitali.
Il prospetto LUL è la busta paga de fattorini
Per i rider autonomi la cosiddetta busta paga è tecnicamente il prospetto del Libro Unico del Lavoro previsto dall’articolo 39 del D.L. 112/2008, applicato con regole specifiche alle consegne effettuate tramite piattaforma.
Il documento serve a riportare mese per mese il numero delle consegne effettuate e l’importo complessivamente erogato al lavoratore. La funzione è quindi diversa da quella della tradizionale busta paga del dipendente, pur rispondendo alla stessa esigenza di rendere tracciabili attività e compensi.
Proroga di 90 giorni per il LUL di luglio 2026
La proroga di 90 giorni riguarda esclusivamente il prospetto relativo a luglio 2026. L’Interpello n. 1/2026 delimita così il differimento previsto dalla normativa che ha introdotto il nuovo obbligo.
La tenuta del LUL per i rider decorre dal 1° luglio 2026, mentre lo slittamento permette di aggiornare e stampare successivamente il documento riferito a quel primo mese.
Per agosto e per le mensilità successive si applicano le scadenze ordinarie del Libro Unico del Lavoro. Le registrazioni devono essere completate entro la fine del mese successivo: il prospetto di agosto va quindi elaborato entro la fine di settembre.
Consegne e compensi anche in mesi diversi
Quando il rider effettua una consegna in un mese e riceve il pagamento in quello successivo, la consegna deve essere registrata nel periodo in cui la prestazione è stata concretamente svolta.
Il compenso segue invece il principio di cassa e deve essere riportato nel LUL del mese in cui la somma viene effettivamente erogata. Una consegna effettuata ad agosto e pagata a settembre sarà quindi annotata come attività di agosto, mentre il relativo pagamento comparirà nel prospetto di settembre.
Per rendere leggibile la relazione tra attività e pagamento, il Ministero considera corretta l’indicazione nel campo “note” del periodo al quale si riferiscono le somme corrisposte successivamente.
Ordini multipli con sistema tariffario
Quando il fattorino consegna più ordini contemporaneamente allo stesso cliente, il numero da riportare nel LUL dipende dal sistema tariffario applicato dalla piattaforma.
Se ogni ordine produce un compenso distinto, ciascuno deve essere registrato come consegna separata. Tre ordini recapitati insieme e remunerati singolarmente danno quindi luogo a tre consegne nel prospetto.
Se invece più ordini vengono recapitati allo stesso acquirente in un’unica soluzione e generano un solo compenso complessivo, l’intera attività può essere registrata come una sola consegna.
Esempi pratici per il LUL di fattorini e rider
Le indicazioni del Ministero permettono di tradurre le nuove regole del LUL dei rider in tre situazioni ricorrenti:
- se il fattorino ha un rapporto attivo e nel mese non effettua consegne, il prospetto deve essere comunque prodotto indicando valori pari a zero;
- se una consegna viene effettuata ad agosto e pagata a settembre, l’attività va registrata ad agosto e il compenso a settembre, con l’indicazione del periodo di riferimento nelle note;
- se più ordini vengono consegnati insieme allo stesso cliente, vanno conteggiati separatamente quando producono compensi distinti e come un’unica consegna quando generano un solo compenso complessivo.
Il chiarimento del Ministero rende quindi il prospetto mensile uno strumento continuo di tracciamento del rapporto: deve essere elaborato anche nei mesi senza attività e può riportare consegne e compensi in periodi differenti quando prestazione e pagamento non coincidono.