Assegno straordinario TLC esteso ai lavoratori ex Fondo Telefonici

di Teresa Barone

28 Settembre 2026 09:14

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L’INPS estende l’assegno straordinario del Fondo solidarietà TLC ai contribuenti dell’ex Fondo Telefonici: domande online inviate dai datori di lavoro tramite il portale prestazioni esodo.

L’INPS ha esteso ai lavoratori con contribuzione nell’ex Fondo speciale telefonici l’assegno straordinario TLC che accompagna alla pensione chi lascia il lavoro nell’ambito di un processo di esodo. L’estensione consente anche a questa platea di utilizzare la prestazione prevista per la filiera delle telecomunicazioni. Per le aziende la nuova disciplina incide anche sulla gestione pensionistica di destinazione: nella domanda occorre indicare se il trattamento finale sarà liquidato dall’ex Fondo speciale telefonici oppure dal FPLD, con effetti sulla verifica dei contributi e sui versamenti correlati.

In sintesi ecco cosa prevede la Circolare INPS n. 101 del 23 settembre 2026:

  • i lavoratori con contribuzione nell’ex Fondo speciale telefonici rientrano tra i destinatari dell’assegno straordinario e, per la pensione a carico dell’ex Fondo;
  • il diritto deve maturare con la sola contribuzione accreditata nella gestione;
  • la domanda va inviata dal datore di lavoro tramite “Portale prestazioni esodo” dal primo giorno del mese di cessazione, dopo la sottoscrizione del modello AP160;
  • cessazione e prima decorrenza utile della pensione, compresa l’eventuale finestra mobile, devono collocarsi entro 60 mesi (Circolari INPS n. 144/2025 e n. 101/2026).

Ex Fondo Telefonici con assegno straordinario TLC

La Circolare INPS n. 101/2026 include tra i beneficiari anche i lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici, soppresso dal 1° gennaio 2000 e oggi gestito come evidenza contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

La prestazione rientra nel Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 4 agosto 2023. Per chi era già iscritto al Fondo alla data della soppressione continuano ad applicarsi le regole pensionistiche previste dalla disciplina precedente, mentre i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000 sono iscritti al FPLD.

Pensione ex Fondo o FPLD: come compilare la domanda

Il datore di lavoro deve indicare nella domanda quale dei due percorsi previdenziali porterà alla pensione, perché la scelta determina sia la gestione che liquiderà il trattamento sia quella alla quale sarà versata la contribuzione correlata.

Scelta indicata nella domanda Effetto
ex Fondo speciale telefonici si utilizza la tipologia “Fondo Speciale”; il diritto alla pensione deve perfezionarsi sulla base della sola contribuzione accreditata nell’ex Fondo e l’assegno è definito nella relativa gestione
FPLD si utilizza la tipologia “AGO”; la contribuzione dell’ex Fondo deve essere trasferita al FPLD secondo gli istituti previsti e la domanda di assegno è definita dopo l’accoglimento del trasferimento

Se il lavoratore deve utilizzare anche periodi presenti in altre gestioni, l’INPS richiama gli istituti di ricongiunzione contributiva disciplinati dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 e dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. La scelta deve quindi precedere l’invio della domanda di assegno.

Requisiti pensionistici entro 60 mesi, compresa finestra mobile

L’accesso richiede la cessazione del rapporto di lavoro e il perfezionamento dei requisiti contributivi e anagrafici per la pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione dell’assegno, considerando anche l’eventuale finestra mobile.

La domanda finalizzata alla pensione anticipata non può essere accolta se il lavoratore è già titolare di assegno ordinario di invalidità oppure ne ha già presentato domanda. Il datore di lavoro deve inoltre ricostruire l’anzianità contributiva complessiva sulla documentazione prodotta dal lavoratore, anche attraverso l’Estratto Conto Certificativo, ECOCERT.

Domanda con AP160 dal mese di cessazione

La domanda di assegno straordinario è trasmessa esclusivamente dal datore di lavoro tramite il Portale prestazioni esodo, a partire dal primo giorno del mese in cui cessa il rapporto. Prima dell’invio, l’azienda deve completare i seguenti adempimenti:

  • controllare i requisiti pensionistici sulla base dell’anzianità contributiva del lavoratore;
  • compilare il modello AP160 e acquisire anche la firma del lavoratore;
  • indicare se la pensione sarà a carico del FPLD oppure dell’ex Fondo speciale telefonici;
  • conservare il modello AP160 sottoscritto dopo la trasmissione telematica.

Prima delle domande individuali, la Circolare INPS n. 144 del 19 novembre 2025 richiede l’accordo sindacale aziendale o di gruppo e il modulo AP159 per l’accesso alla prestazione; l’abilitazione degli operatori al Portale prestazioni esodo utilizza il modello AA02.

Uniemens: contribuzione e codice

Per gli ex iscritti al Fondo Telefonici il datore di lavoro versa la contribuzione correlata al 33% dal mese di cessazione del rapporto e identifica il lavoratore nel flusso Uniemens con il nuovo codice ET.

Nel flusso deve essere valorizzato l’imponibile sul quale si calcola il contributo, con tipo copertura X nell’elemento Settimana; la procedura genera nel DM2013 virtuale il codice M140, associato alla contribuzione correlata dell’assegno straordinario per gli ex iscritti al Fondo speciale telefonici.

La gestione destinataria del versamento coincide con quella in cui è stato definito l’assegno straordinario: ex Fondo speciale telefonici oppure FPLD, in coerenza con la scelta indicata nella domanda.