Tremonti-Ter anche per aziende in rosso, ma niente incentivi ICT

di Noemi Ricci

29 Ottobre 2009 17:00

Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sugli ambiti applicativi del Tremonti-Ter, illustrano le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalità di fruizione e le ipotesi di revoca, aprendo anche alle imprese in perdita

Con la circolare numero 44/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato i criteri di assegnazione dell’agevolazioneTremonti-Ter“. I chiarimenti riguardano gli ambiti di applicazione , le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalità di fruizione della detassazione e le ipotesi di revoca del beneficio.

La Circolare precisa che è possibile ottenere gli sconti fiscali riconosciuti alle imprese che investono introdotti dall’articolo 5 del Dl 78/2009 indipendentemente dal risultato di esercizio che l’impresa ha ottenuto.

L’agevolazione potrà così concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir.

Per quanto concerne i beneficiari, la circolare chiarisce che l’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2009.

In merito al perimetro dei macchinari e delle attrezzature ammessi all’agevolazione, indicati nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, viene chiarito che i beni non devono necessariamente essere strumentali, definendo l’apertura sui beni complessi e le componenti informatiche. Rimangono invece esclusi dal beneficio i beni merce, ovvero destinati alla vendita.

La nota dolente è che ancora una volta restano fuori gli incentivi all’IT, come rilevato da Assintel: gli sgravi riguardano infatti i macchinari di tpo “tradizionale” senza tenere conto di quello che è lo scenario ICT moderno e «senza nemmeno un cenno a hardware e software, con una visione figlia di logiche manifatturiere ormai superate da tempo«, come ha dichiarato il presidente Giorgio Rapari.

Di fatto, «i nuovi beni agevolabili, fossero anche PC e Software, devono essere componenti o parti integrate al funzionamento dei nuovi macchinari ammessi ai benefici».

Infine si perde il diritto all’incentivo fiscale qualora, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, il bene venga ceduto a terzi, o venga destinato a finalità estranee all’attività d’impresa, o venga acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non venga riscattato, o venga acquistato mediante contratto con riserva della proprietà e risolto per inadempimento del compratore o venga trasferito in strutture ubicate fuori dello Spazio economico europeo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione interessata.

La revoca non scatta invece se il bene è ceduto in operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e trasformazioni.

Ricordiamo che la misura prevede la possibilità di usufruire della detassazione dal reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati in macchinari e apparecchiature nuovi dal primo luglio 2009 fino al 30 Giugno 2010.