Sostituzione maternità? Anche per mansioni diverse

di Francesca Vinciarelli

23 Aprile 2013 16:00

La sostituzione per maternità può prevedere anche mansioni diverse da quelle della lavoratrice assente: ecco i perché della sentenza della Corte di Cassazione.

In caso di lavoratrice dipendente in maternità, l’azienda può procedere alla sua sostituzione temporanea durante il congedo e in questo caso il nuovo assunto (o la nuova assunta) può ricoprire mansioni anche differenti rispetto a quelle della lavoratrice assente, in base alle specifiche esigenze aziendali.

Lo ha samcito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787.

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Il caso

Il caso in esame riguardava la causa presentata da una lavoratrice contro la Fondazione che aveva terminato il rapporto di lavoro dopo averla assunta a tempo determinato in sostituzione di una dipendente in congedo.

La contestazione della sostituta si basava sul fatto che la sua assunzione non avesse riguardato le mansioni della lavoratrice in maternità quanto piuttosto quelle di un altra lavoratrice  ancora, «assunta a tempo indeterminato e incaricata temporaneamente in qualifica superiore a sostituire a sua volta la lavoratrice in maternità».

In pratica, con uno spostamento a staffetta delle mansioni: lavoratrice in maternità > sostituzione interna temporanea con altra lavoratrice > sostituzione esterna temporanea con lavoratrice assunta a tempo determinato.

In più la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuta non al rientro della dipendente in maternità, ma in data successiva.

La richiesta era quella di ottenere le retribuzioni perdute dalla cessazione del rapporto.

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Mansioni ed esigenze aziendali

Il Giudice di Primo grado di Milano ha dato ragione al datore di lavoro, così come la Corte di Appello di Milano e infine anche la Corte di Cassazione, che ha confermato l’orientamento della giurisprudenza.

Secondo la legge, dunque, «per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all’imprenditore, nell’esercizio del potere autorganizzatorio, la facoltà di disporre in conseguenza dell’assenza di un dipendente l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni».