Ho letto che la lavoratrice in maternità può chiedere, a seconda dei casi, l’accredito dei contributi figurativi o il loro riscatto ai fini previdenza. Posso dunque richiederli, anche se all’epoca delle mie gravidanze non lavoravo?
Le confermo che sono possibili entrambe le operazioni, ossia il riscatto o l’accredito dei contributi figurativi, per una maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, anche se antecedenti al 1996, da utilizzare per il raggiungimento del requisito e il calcolo della pensione. In entrambi i casi, bisogna presentare la domanda all’INPS.
L’accredito dei contributi di maternità è previsto per i lavoratori iscritti alla cassa previdenziali INPS dei dipendenti e alle collaboratrici in gestione separata anche se nel periodo della nascita del figlio (e quindi durante la maternità che si vuole coprire da contribuzione) non avevano un rapporto di lavoro attivo.
E’ anche necessario, in base a quanto previsto dalla Legge 244/2007 (comma 504, articolo 2), che i lavoratori risultino già iscritti alla Previdenza senza percepire pensione, al 27 aprile 2001.
Il riferimento è il comma, articolo 25 della Legge 151/2001, in base al quale «in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro».
Si tratta di un’operazione a pagamento per il lavoratore. La procedura online è raggiungibile da questo link (per dipendenti o patronati), mentre il modulo cartaceo è disponibile qui.
Il riscatto, invece, è un istituto oneroso che consente di valorizzare un determinato periodo non coperto da contribuzione ai fini pensionistici.
E’ possibile utilizzare questo strumento, ad esempio, nel caso di lavoratrici autonome che nel periodo della maternità era iscritta alla gestione separata senza obbligo di contribuzione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz