Riscatto maternità anche senza lavoro

Risposta di Barbara Weisz

4 Marzo 2024 14:35

Mara chiede:

Ho letto che la lavoratrice in maternità può chiedere, a seconda dei casi, l’accredito dei contributi figurativi o il loro riscatto ai fini previdenza. Posso dunque richiederli, anche se all’epoca delle mie gravidanze non lavoravo?

Le confermo che sono possibili entrambe le operazioni, ossia il riscatto oppure l’accredito dei contributi figurativi, per una maternità avvenuta al di fuori di un rapporto di lavoro.

In entrambi i casi, bisogna presentare la domanda all’INPS.

Nel dettaglio, l’accredito dei contributi maternità è previsto per i lavoratori dipendenti e autonomi, anche se nel periodo della nascita del figlio (e quindi durante la maternità che si vuole coprire da contribuzione) non avevano un rapporto di lavoro attivo. Si tratta di un’ operazione non onerosa per il lavoratore.

Il riferimento è il comma, articolo 25, legge 151/2001, in base al quale «in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro». E’ anche necessario, in base a quanto previsto dalla legge 244/2007 (comma 504, articolo 2), che i lavoratori risultino già iscritti alla previdenza, senza però percepire pensione, al 27 aprile 2001.

=> Autonome, sussidio di maternità senza contributi INPS

Il riscatto della maternità, invece, è un istituto oneroso che consente di valorizzare un determinato periodo non coperto da contribuzione ai fini pensionistici. E’ possibile utilizzare questo strumento, ad esempio, nel caso di una lavoratrice autonoma, che nel periodo della maternità era iscritta alla gestione separata senza obbligo di contribuzione.

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