ARAN e organizzazioni sindacali del comparto Funzioni Locali hanno sottoscritto il 21 luglio 2026 l’ipotesi di rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027, cinque mesi dopo la firma definitiva della tornata precedente e mentre il triennio contrattuale è ancora in corso. Per i dipendenti di Comuni, Regioni e Camere di commercio l’effetto di maggior rilievo nasce dalla sovrapposizione dei due rinnovi ravvicinati: sommando gli incrementi della tornata 2022-2024 a quelli appena definiti, l’aumento complessivo a regime si avvicina secondo i sindacati firmatari ai 300 euro lordi mensili, su retribuzioni che l’inflazione del triennio precedente aveva eroso.
In sintesi:
- l’ipotesi copre il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 e si applica a 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di commercio e altri enti del comparto;
- le risorse a regime dal 1° gennaio 2027 ammontano a circa 989 milioni di euro annui al lordo degli oneri riflessi, pari al 5,78% del monte salari 2023;
- l’incremento medio arriva a 152 euro lordi mensili su tredici mensilità per il personale dei Comuni e a 141 euro per gli altri enti;
- gli arretrati calcolati fino al 31 ottobre 2026 vanno da 973,93 euro per gli operatori a 1.235,83 euro per funzionari ed elevate qualificazioni;
- il fondo istituito presso il Ministero dell’Interno dall’art. 1, comma 674, della legge di bilancio 2026 vale 50 milioni di euro nel 2027 e 100 milioni annui a regime dal 2028.
- Aumenti di stipendio nel CCNL Funzioni Locali 2025-2027
- Incrementi tabellari per area e nuovi stipendi dal 2027
- Arretrati dal 2025 e indennità di vacanza contrattuale
- Indennità di comparto più alta dal 1° luglio 2027
- Fondo aggiuntivo per i dipendenti dei Comuni
- Intelligenza artificiale nel contratto degli enti locali
- Ferie, congedi e tutele per chi ha patologie gravi
- Iter dell’ipotesi e tempi per gli aumenti in busta paga
Aumenti di stipendio nel CCNL Funzioni Locali 2025-2027
L’aumento medio riconosciuto dall’ipotesi è di 152 euro lordi al mese su tredici mensilità per il personale dei Comuni e di 141 euro per i dipendenti degli altri enti del comparto, circa 1.976 e 1.833 euro lordi all’anno. Gli incrementi sono riconosciuti in tre passaggi progressivi, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio, e assorbono l’anticipazione già corrisposta come indennità di vacanza contrattuale.
Le risorse seguono la progressione fissata dall’atto di indirizzo di marzo: 329,60 milioni di euro per il 2025, 659,20 milioni per il 2026 e 988,81 milioni a decorrere dal 2027. La cifra acquista senso accanto a quella del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, chiuso il 23 febbraio 2026 con 136,76 euro medi mensili e già in pagamento negli enti: le due tornate procedono in parallelo e i loro effetti si sommano in busta paga, senza sostituirsi.
Il confronto con la tornata parallela delle amministrazioni centrali aiuta a inquadrare la cifra. Il CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, firmato il 9 giugno 2026, si è fermato a 162 euro medi: il divario retributivo tra ministeri ed enti territoriali si riduce senza chiudersi, e su questo terreno si gioca la capacità dei Comuni di trattenere i profili tecnici e amministrativi più richiesti.
Incrementi tabellari per area e nuovi stipendi dal 2027
Il tabellare cresce a regime tra 108,95 euro al mese per gli operatori e 138,52 euro per funzionari ed elevate qualificazioni, secondo le tabelle allegate all’ipotesi. La media di 152 euro comunicata per i Comuni è quindi una somma di componenti diverse: l’incremento dello stipendio tabellare, quello dell’indennità di comparto e le risorse aggiuntive che la legge di bilancio riserva al personale comunale. La differenza di undici euro rispetto ai 141 degli altri enti corrisponde proprio a quella dotazione, che alle Province e alle Città metropolitane non arriva.
| Area | Aumento mensile dal 1° gennaio 2025 | Aumento mensile dal 1° gennaio 2026 | Aumento mensile a regime dal 1° gennaio 2027 | Tabellare annuo a regime su 13 mensilità |
|---|---|---|---|---|
| Operatori | 38,63 € | 78,12 € | 108,95 € | 22.815,51 € |
| Operatori esperti | 40,22 € | 81,33 € | 113,53 € | 23.774,39 € |
| Istruttori | 45,20 € | 91,40 € | 127,63 € | 26.726,17 € |
| Funzionari ed elevate qualificazioni | 49,04 € | 99,18 € | 138,52 € | 29.007,71 € |
Gli importi annui indicati valgono per la posizione economica iniziale di ciascuna area e salgono con i differenziali già maturati: un istruttore ex C4 parte da 26.971,74 euro e arriva a 28.630,93 euro a regime, un funzionario ex D3 passa da 30.844,82 a 32.645,58 euro. L’incremento mensile è invece identico per tutte le posizioni della stessa area.
Dal lordo al netto la distanza è ampia, perché sull’aumento incidono i contributi, l’aliquota marginale IRPEF e le addizionali regionali e comunali, che in alcuni territori assorbono una quota rilevante dell’incremento. Inserendo la nuova retribuzione annua a regime nel calcolo dello stipendio netto, selezionando il datore di lavoro pubblico e la regione di residenza, si ottiene la stima di quanto dell’aumento arriva effettivamente sul cedolino.
Arretrati dal 2025 e indennità di vacanza contrattuale
Gli arretrati medi ammontano a 1.136 euro, calcolati a ottobre 2026, e variano per area dai 973,93 euro degli operatori ai 1.235,83 euro di funzionari ed elevate qualificazioni, con 1.013,74 euro per gli operatori esperti e 1.139,13 euro per gli istruttori. Coprono il periodo dal 1° gennaio 2025 e sono già depurati dell’indennità di vacanza contrattuale incassata nel frattempo.
Il meccanismo di calcolo si ricostruisce voce per voce. Per un istruttore l’incremento del 2025 vale 587,60 euro su tredici mensilità, a cui si aggiungono dieci mensilità del 2026 da 91,40 euro ciascuna, per un totale di 1.501,60 euro; da questa cifra si sottraggono i 169,67 euro di vacanza contrattuale percepiti nel 2025 e i 192,80 euro percepiti nel 2026 fino a ottobre, e il risultato è appunto 1.139,13 euro. Chi vuole stimare la propria posizione può applicare la stessa sottrazione partendo dalla riga della propria area.
Le somme liquidate potranno differire dalle tabelle in funzione della data della sottoscrizione definitiva, del mese di prima applicazione negli enti e della posizione individuale, compresi i periodi di part-time o di assenza non retribuita. Gli arretrati concorrono inoltre al reddito imponibile e la trattenuta fiscale riduce l’importo che compare in cedolino.
Indennità di comparto più alta dal 1° luglio 2027
L’ipotesi aggiorna anche l’indennità di comparto, la voce fissa che riconosce le specificità del settore, con incrementi mensili in vigore dal 1° luglio 2027. Gli importi crescono di 9,74 euro per gli operatori, 11,82 euro per gli operatori esperti, 13,77 euro per gli istruttori e 15,61 euro per funzionari ed elevate qualificazioni.
Sommando le due componenti si ottiene l’incremento complessivo per area: 118,69 euro al mese per gli operatori, 125,35 euro per gli operatori esperti, 141,40 euro per gli istruttori e 154,13 euro per funzionari ed elevate qualificazioni. È il range che spiega le cifre diverse circolate dopo la firma, e dice anche che la piena entrata a regime richiede due passaggi distinti: gennaio 2027 per il tabellare, luglio 2027 per l’indennità.
Fondo aggiuntivo per i dipendenti dei Comuni
Il personale non dirigenziale dei Comuni dispone di una dotazione riservata che agli altri enti del comparto non si applica. L’art. 1, comma 674, della legge di bilancio 2026 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo destinato all’incremento del trattamento accessorio, anche nella componente fissa e ricorrente, con 50 milioni di euro per il 2027 e 100 milioni annui a decorrere dal 2028.
Il riparto tra gli enti sarà definito con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale, e l’ipotesi introduce a questo scopo una formula matematica di distribuzione. Sono escluse dal beneficio Province e Città metropolitane, dove lavorano circa 48 mila dipendenti del comparto: il salario accessorio nei Comuni cresce quindi su una base che altrove non esiste.
Dal 2027 cambia anche l’architettura del Fondo risorse decentrate. La parte stabile sarà consolidata prendendo a riferimento il Fondo 2026 certificato dall’organo di revisione, in luogo della ricostruzione annuale delle molte fonti storiche. La semplificazione riduce il lavoro degli uffici, con una controindicazione da presidiare: un errore nella quantificazione del 2026 si trascinerebbe negli anni successivi.
Intelligenza artificiale nel contratto degli enti locali
Per la prima volta il contratto delle Funzioni Locali dedica un intero Titolo all’intelligenza artificiale, agli articoli da 14 a 16, dopo il precedente aperto dalle Funzioni Centrali a giugno. I criteri generali di funzionamento dei sistemi che incidono sul rapporto di lavoro diventano materia di informazione preventiva e di confronto sindacale, e le ricadute su organizzazione, carichi di lavoro e professionalità vanno affrontate nella contrattazione integrativa.
Il principio più stringente riguarda le decisioni automatizzate. Nessun provvedimento con effetti rilevanti sul rapporto di lavoro può essere adottato senza un intervento umano effettivo, la responsabilità resta in capo al dirigente o al titolare del potere, e ogni dipendente ha diritto a conoscere in forma comprensibile finalità, criteri generali e dati trattati dai sistemi impiegati. Gli enti devono garantire formazione specifica e prevenire effetti discriminatori, con il monitoraggio di un Organismo paritetico per l’innovazione. L’ipotesi disciplina inoltre la figura del social media e digital manager, in attuazione del decreto-legge n. 25/2025.
Ferie, congedi e tutele per chi ha patologie gravi
Sul fronte normativo la novità che incide su più buste paga è l’indennità giornaliera riconosciuta durante le ferie a chi percepisce stabilmente le indennità di turno, di servizio esterno e di condizioni di lavoro, calcolata sulle somme percepite nell’anno precedente. La misura interessa in particolare la Polizia locale e previene il contenzioso che negli enti si era moltiplicato.
Cade anche la riduzione delle ferie per i neoassunti, che dal primo anno maturano lo stesso numero di giornate degli altri dipendenti. Le tutele per chi ha patologie oncologiche, invalidanti o croniche, comprese le malattie rare, con invalidità almeno pari al 74%, recepiscono il congedo fino a ventiquattro mesi previsto dalla legge n. 106/2025 e aggiungono dieci ore annue di permesso fruibili anche per frazioni di un’ora, estese ai genitori di figli minorenni nelle condizioni indicate dalla legge.
Altre modifiche riguardano l’organizzazione dei tempi: i periodi di congedo parentale sono computati integralmente ai fini della tredicesima, dell’anzianità, delle ferie e dei riposi; il recupero del debito orario derivante dalla flessibilità passa da due a tre mesi; ferie e riposi solidali diventano stabili e sono estesi all’assistenza di coniuge, parenti e affini entro il secondo grado. L’ipotesi introduce infine una clausola di salvaguardia per le future vacanze contrattuali: in assenza di rinnovo, dal mese di aprile successivo alla scadenza spetta una quota dell’inflazione prevista, pari al 30% e poi elevata al 50%.
Iter dell’ipotesi e tempi per gli aumenti in busta paga
La firma del 21 luglio non porta ancora denaro sul cedolino, perché l’ipotesi deve completare il procedimento disciplinato dall’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001. Il testo è trasmesso dall’ARAN, con la relazione tecnica, ai comitati di settore e al Governo entro dieci giorni dalla sottoscrizione; seguono le verifiche di copertura del MEF e il parere del Consiglio dei ministri.
La Corte dei conti certifica poi l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, deliberando entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione, termine oltre il quale la certificazione si intende positiva. L’intera procedura deve concludersi entro quaranta giorni dall’ipotesi di accordo, quindi entro fine agosto 2026: decorso quel termine il Presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto, salvo la necessità di riaprire le trattative. Una certificazione non positiva impedisce invece la firma definitiva.
Gli enti procedono all’adeguamento delle retribuzioni e alla liquidazione degli arretrati soltanto dopo la sottoscrizione definitiva, con tempi che dipendono dalle procedure contabili di ciascuna amministrazione. Chi lavora in un Comune o in una Regione può quindi attendersi il nuovo tabellare e la somma degli arretrati nei cedolini dell’ultima parte del 2026, mentre l’importo pieno a regime arriverà con le due decorrenze del 2027.