Editoria: le nuove restrizioni nel trattamento IVA

di Francesca Vinciarelli

25 Marzo 2014 15:45

Le novità nel trattamento fiscale ai fini dell’IVA nel settore dell'editoria che prevedono restrizioni soprattutto con riferimento alla definizione dei cosiddetti “supporti integrativi”.

Novità nel settore dell’editoria per quanto concerne la disciplina IVA, l’articolo 19 del decreto legge 63/2013 ha infatti rivisto il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prevedendo nuove restrizioni. Più in particolare vengono rivisti i vincoli per poter usufruire dell’aliquota agevolata al 4% per la cessione di beni diversi dai prodotti editoriali.

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Supporti integrativi

Vengono inoltre modificati i prodotti editoriali ai quali è possibile allegare con regime agevolato i cosiddetti supporti integrativi, il cui significato viene ora assimilato al bene funzionalmente connesso, eliminando ogni distinzione tra i due concetti. A partire dal 1° gennaio 2014 infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 19 del decreto legge 63/2013, per supporti integrativi si intendono “i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.

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Fino al 31 dicembre 2013, invece si intendevano i nastri, i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici, ceduti per un prezzo indistinto e in un’unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri, a condizione che il costo del supporto non fosse superiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico dell’intera confezione.

D’ora in poi sarà quindi possibile applicare il regime della forfetizzazione della resa solo in caso di cessione di supporti integrativi, che assumono valore di beni funzionalmente connessi, a patto che siano venduti:

  • in un’unica confezione;
  • unitariamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università (inclusi i dizionari) e ai libri per non vedenti;
  • a un prezzo indistinto rispetto a quello dei libri;
  • non siano commercializzabili separatamente.

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In caso di giornali, quotidiani e libri ceduti unitamente a beni diversi da supporti integrativi con prezzo indistinto e in un’unica confezione, si continua ad applicare la regola generale, la quale prevede la determinazione dell’imposta dovuta in relazione al numero delle copie vendute, continuerà a trovare applicazione, a patto che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione.

Per tutti gli altri tipi di cessione si applicherà l’imposta con l’aliquota propria di ciascun bene ceduto.