IVA sulle permute, base imponibile e decorrenza dopo il Decreto Fiscale

di Anna Fabi

31 Marzo 2026 09:56

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Il Decreto Fiscale 38/2026 fissa la decorrenza delle nuove regole IVA sulle permute e chiarisce il calcolo della base imponibile in base ai costi.

Il Decreto Fiscale 2026 ha chiuso uno dei dossier più delicati aperti dalla Manovra 2026: quello dell’IVA sulle operazioni permutative. Adesso il quadro è più leggibile, ma per imprese e professionisti la vera partita si gioca nei dettagli del calcolo e nella data dei contratti.

Regime IVA sulle permute

Il nuovo regime nasce dalla modifica dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del DPR n. 633/1972, prevista dalla Legge di Bilancio n. 199/2025 e ora accompagnata dal correttivo inizialmente annunciato nel Milleproroghe ed ora approdato nel Decreto Fiscale n. 38/2026. La norma riguarda le permute, cioè i contratti disciplinati dall’articolo 1552 del Codice Civile, nei quali ciascuna parte trasferisce all’altra la proprietà di un bene o un altro diritto.

Decorrenza del nuovo regime IVA

Per mesi il problema è stato doppio: da un lato il passaggio dal valore normale ai costi riferibili all’operazione, dall’altra la sorte dei contratti già impostati secondo le vecchie regole. Adesso, il DL 38/2026 chiarisce che il nuovo criterio si applica alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

La scelta evita che la modifica travolga accordi già costruiti sulla disciplina precedente e mette un argine a una delle principali incertezze emerse nei primi mesi dell’anno. La norma aggiunge una salvaguardia per il passato. I comportamenti pregressi restano validi e non si procede né a rimborsi né a rettifiche dell’imposta già liquidata.

Base imponibile delle permute

La modifica più rilevante riguarda il modo in cui si determina la base imponibile IVA. Fino al 31 dicembre 2025 il riferimento era il valore normale dei beni o dei servizi scambiati. Dal nuovo regime, invece, il calcolo si fonda sull’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla specifica operazione.

Il cambio di criterio pesa più di quanto sembri. Nelle operazioni permutative il valore di mercato perde centralità e lascia spazio a una ricostruzione più aderente alla struttura economica dell’operazione. Per chi fattura, non conta più stabilire quale sarebbe stato il prezzo mediamente praticato sul mercato, ma documentare quali costi siano stati sostenuti per quella cessione o per quella prestazione.

Costi diretti indiretti e accessori

Il nuovo testo dell’articolo 13 richiede di considerare tutti i costi riferibili alla singola operazione, purché documentati con criteri oggettivi e costanti. Nella pratica rientrano nel calcolo:

  • i costi diretti, quando risultano collegati in modo immediato al bene ceduto o al servizio reso;
  • i costi indiretti, quando possono essere imputati all’operazione con criteri verificabili e non occasionali;
  • i costi accessori, quando sono sostenuti per rendere possibile o completare lo scambio.

Qui si concentra la parte più delicata della nuova disciplina. La norma richiede una tracciabilità ordinata del metodo usato. Lo stesso costo deve essere trattato secondo criteri coerenti nel tempo, altrimenti il nuovo sistema perde tenuta già nella fase di controllo.

Contratti stipulati e contratti rinnovati

La data del contratto diventa la prima verifica da fare prima ancora della fatturazione. Se l’accordo è stato stipulato o rinnovato dal 1° gennaio 2026, si applica il nuovo criterio dei costi. Se invece il rapporto resta ancorato a un contratto precedente, continua a valere il criterio del valore normale.

Il passaggio merita attenzione soprattutto nei rapporti di durata, nei rinnovi e negli accordi quadro da cui discendono più esecuzioni. In questi casi la lettura fiscale non può essere separata da quella contrattuale, perché una data gestita male può spostare la base imponibile e alterare l’IVA liquidata.

Esempio di calcolo nella permuta

Un esempio aiuta a capire la differenza. Se una prestazione resa in permuta presenta costi diretti per 6.000 euro, costi indiretti imputabili per 1.500 euro e costi accessori per 500 euro, la base imponibile IVA nel nuovo regime sarà pari a 8.000 euro.

Con il vecchio criterio, invece, il riferimento sarebbe stato il valore normale del bene o del servizio scambiato. È questo il cambio di rotta introdotto dalla legge n. 199/2025 e ora reso più gestibile dal decreto fiscale sul piano temporale: meno spazio a stime di mercato, più peso alla struttura dei costi effettivamente sostenuti.

Effetti per imprese e professionisti

Per le imprese che utilizzano la permuta in modo ricorrente e per i professionisti che ne seguono la contabilizzazione, il tema non si esaurisce nella lettura della norma. Il nuovo criterio impone di rivedere contratti, documentazione interna e criteri di imputazione dei costi, perché il calcolo dell’imposta poggia su elementi che devono restare verificabili.

Il decreto semplifica il quadro temporale: separa con chiarezza il passato dal nuovo regime e riduce il rischio di contenzioso sulle operazioni già impostate prima del 2026.