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Fisco: addio riduzione accertamenti con i valori bollati in contanti

di Anna Fabi

17 Marzo 2026 10:31

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L'interpello Agenzia delle entrate: pagare valori bollati in contanti oltre 500 euro fa perdere la riduzione biennale dei termini di accertamento IRES, IRAP e IVA.

Pagare i valori bollati in contanti per importi superiori a 500 euro fa perdere il diritto alla riduzione biennale dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del d.lgs. n. 127/2015. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 77/2026, che chiude ogni margine di dubbio sulla questione: l’acquisto di valori bollati rientra nel perimetro delle “operazioni” rilevanti ai fini del beneficio, anche se privo di rilevanza IVA, e il pagamento in contanti — in quanto non tracciabile — determina la decadenza automatica dall’agevolazione per l’intero periodo d’imposta.

Come funziona la riduzione biennale dei termini di accertamento

L’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 riconosce ai soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati la possibilità di beneficiare di una riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento. La riduzione opera su tre fronti: il termine per l’accertamento IVA (art. 57, comma 1, DPR 633/1972), quello per le imposte dirette (art. 43, comma 1, DPR 600/1973) e, di conseguenza, su IRES e IRAP. Si tratta di un beneficio rilevante: per chi presenta la dichiarazione, i termini ordinari passano dal quinto al terzo anno successivo; in caso di dichiarazione omessa, dal settimo al quinto.

Per accedere all’agevolazione, il decreto ministeriale 4 agosto 2016 impone che tre condizioni cumulative siano rispettate. La mancanza anche di una sola di esse — come il singolo pagamento in contanti oltre la soglia — comporta la perdita del beneficio per l’intero periodo d’imposta, senza possibilità di sanatoria parziale.

I valori bollati rientrano tra le operazioni rilevanti

La società istante aveva prospettato una tesi apparentemente plausibile: i pagamenti in contanti per l’acquisto di valori bollati (marche da bollo, francobolli e simili) non rientrerebbero nel concetto di “operazioni” rilevanti ai fini dell’art. 3 del d.lgs. 127/2015, poiché si tratta di attività prive di rilevanza ai fini IVA — non accompagnate da fattura elettronica né da corrispettivo telematico. Di conseguenza, il pagamento in contanti per importi anche superiori a 500 euro non dovrebbe determinare la decadenza dal beneficio.

L’Agenzia delle Entrate respinge la tesi del contribuente. Il limite delle operazioni rilevanti non coincide dunque con quello delle operazioni IVA: include qualsiasi esborso effettuato nell’esercizio dell’attività, indipendentemente dal fatto che generi o meno una fattura elettronica o un corrispettivo telematico. Ne deriva che «effettuare pagamenti per l’acquisto di valori bollati tramite denaro contante per importi superiori a 500 euro integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento» prevista dall’art. 3 del d.lgs. 127/2015.

Il contante fa perdere i benefici

Richiamando la risposta n. 331 del 11 maggio 2021 — già pubblicata sul proprio sito istituzionale — precisa che tra le operazioni di ammontare superiore a 500 euro che è necessario effettuare con mezzi di pagamento tracciabili rientra «la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo, compreso, quindi, l’acquisto di valori bollati».

L’importo soglia di 500 euro va considerato comprensivo di eventuali imposte, oneri e spese, anche laddove non incidano sulla base imponibile dell’operazione.

I tre requisiti cumulativi da rispettare

L’interpello 77/2026 offre l’occasione per ricapitolare con precisione le tre condizioni che devono essere soddisfatte contemporaneamente nell’intero periodo d’imposta per conservare il beneficio:

  • documentare tutte le operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri — la fattura elettronica è sempre utilizzabile in alternativa alla memorizzazione dei corrispettivi;
  • garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti per le operazioni attive e di tutti quelli effettuati per operazioni di acquisto di ammontare superiore a 500 euro, senza eccezioni per tipologia di spesa;
  • indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini: la mancata comunicazione rende inefficace il beneficio anche in presenza degli altri due requisiti.

La tracciabilità da sola non basta

L’Agenzia ribadisce un punto già chiarito nelle risposte n. 331/2021 e n. 438/2022 e che vale la pena sottolineare: la tracciabilità dei pagamenti, pur essendo requisito indispensabile, non è sufficiente da sola a ottenere la riduzione dei termini. Non possono accedere al beneficio i soggetti che, pur effettuando tutti i pagamenti con strumenti tracciabili, non documentano le operazioni attive tramite le modalità previste dalla legge (fattura elettronica via SdI o memorizzazione dei corrispettivi telematici).

Allo stesso modo, non beneficiano della riduzione coloro che — pur esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi — non vi ricorrono volontariamente. L’esonero dall’obbligo non equivale a un’alternativa lecita: chi è esonerato e non sceglie comunque di documentare le operazioni con le modalità previste è escluso dal beneficio, salvo ricorrere volontariamente agli strumenti indicati dalla norma.