Rifiuti ambientali: tariffa TIA senza IVA

di Barbara Weisz

Pubblicato 16 Marzo 2015
Aggiornato 23 Marzo 2015 10:58

La Cassazione ribadisce un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla non imponibilità IVA della vecchia TIA, tassa rifiuti ambientali, opposto a quello del Fisco: la sentenza.

Nuova sentenza della Corte di Cassazione sulla non assoggettabilità IVA della tassa riufiuti ambientali, nello specifico la TIA 2: è l’ennesima pronuncia in questo senso della magistratura, su una questione che si è aperta nel 2010, con un’interpretazione del Dipartimento delle Finanze (circolare 3DF/2010), secondo la quale la TIA non sarebbe un tributo e quindi dovrebbe essere assoggettata a IVA, applicata dall’Agenzia delle Entrate. Di diverso avviso la nuova sentenza, la n.4723/2015, che di fatto ribadisce la natura fiscale della tariffa rifiuti ambientali e quindi la non imponibilità IVA.

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La conseguenza è che i Comuni o gli enti della riscossione della tassa rifiuti sono quindi tenuti a rimborsare l’IVA eventualmente pagata dal contribuente sulla tassa rifiuti ambientali. La sentenza della Cassazione sottolinea la volontà dei giudici di dare continuità a un «consolidato indirizzo» giurisprudenziale. Vengono citate una lunga serie di precedenti pronunce della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione in materia. Ad esempio, la sentenza di Cassazione 8383 del 2013, in base alla quale la TIA:

«Ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l’IVA come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo” cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso».

Un altro riferimento giurisprudenziale, può essere la sentenza della Corte Costituzuonale 238/2009. Le sentenze su questo punto comunque negli ultimi anni sono parecchie. E tendenzialmente sono univocamente orientate a stabilire che la TIA 2 è da considerare un tributo, indipendentemente da qualsiasi altra interpretazione che possa considerarla alla stregua di una tariffa per un servizio (lo smaltimento rifiuti). E non si può applicare l’IVA a una tassa.

Da sottolineare che l’ultima sentenza di Cassazione, quella del marzo scorso, precisa che non ricorrono nemmeno i presupposti per considerare le conclusioni relative alla non assoggettabilità IVA della tariffa rifiuti contrarie al diritto UE. Fra gli altri, viene citata una sentenza della Corte di Strasburgo (16 luglio 2009) il finanziamento del servizio rifiuti può:

«A scelta dello stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone, o qualsiasi altra modalità».

In parole semplici, la normativa europea e gli orientamente giurisprudenziale della Corte di Giustizia comunitaria non impediscono in alcun modo di considerare una tassa la tarrifa sui rifiuti.

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Ricordiamo infine che il problema continua a porsi per tributi pagati negli anni scorsi, ma è superato dalla legislazione attuale che ha introdotto la nuova tassa sui rifiuti, la TARI, sulla cui natura fiscale non ci sono dubbi interpretativi.