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IMU sui terreni senza esenzione: nuove regole per il saldo 2014

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Novembre 2014
Aggiornato 24 Novembre 2014 12:17

Nuovo decreto MEF su esenzione o pagamento IMU per i terreni agricoli a dicembre 2014: esclusioni o agevolazioni in base all'altitudine del Comune e ai proprietari.

L’esenzione IMU per i terreni agricoli dipenderà dall’altitudine dei Comuni in cui sono presenti, con tariffazioni diverse già a partire dal saldo di dicembre 2014: lo prevede il decreto del Ministero delle Finanze di imminente emanazione, in attuazione dell l’articolo 22, comma 2 del dl 66/2014, che limita l’esenzione IMU per i terreni agricoli, diversificando tra quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In dettaglio: nei Comuni sopra i 600 metri i terreni continueranno a non pagare l’IMU, al di sotto di questa altitudine sui terreni non posseduti da agricoltori professionali e coltivatori diretti bisognerà pagare l’imposta comunale, mentre sotto i 281 metri pagheranno tutti, pur con tariffazioni diverse.

=> TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali

Esenzioni IMU terreni

  • Comuni sopra i 600 metri: esenzione totale IMU.
  • Comuni tra 281 e 600 metri di altitudine: esenzione IMU solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
  • Comuni di altitudine inferiore a 281 metri: nessuna esenzione, ma abbattimento del valore imponibile per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali hanno (franchigia di 6mila euro e riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32mila euro).

Coloro che, in base a questo decreto, sono tenuti al pagamento IMU sui terreni, dovranno farlo già a partire dalla prossima scadenza del 16 dicembre per la seconda rata IMU 2014. Si tratta di proprietari che a giugno, in occasione della prima rata IMU 2014, erano esenti e che dunque a dicembre pagheranno l’intera tassa in un’unica soluzione.

=> IMU-TASI, verso la scadenza del saldo 2014

Le regole generali per calcolare l’IMU sui terreni: la base imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135, che scende a 110 per i coltivatori diretti e gli iap (imprenditori agricoli professionali), che hanno anche la franchigia. Rimangono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.