Con il 730/2026 entra nella fase decisiva anche il controllo dei crediti d’imposta legati alla casa, da indicare nel quadro G: vi rientrano il riacquisto della prima casa, i canoni di locazione non percepiti, i crediti under 36 ancora residui e, per una platea molto più ristretta, gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo. Questa sezione del modello è distinta dalle detrazioni edilizie aggiornate al 2026, che seguono regole proprie su aliquote, beneficiari e limiti di spesa.
Crediti fiscali sulla casa nel quadro G del Modello 730
Nel quadro G del 730 confluiscono crediti che non seguono la logica delle detrazioni per ristrutturazione. I riferimenti da presidiare sono il rigo G1 per il riacquisto della prima casa, il rigo G2 per i canoni di locazione abitativa non riscossi, il rigo G8 per la prima casa under 36 e i righi G5 e G6 per il sisma Abruzzo.
La distinzione non è formale. Nel 2026 il lettore si muove in una dichiarazione che concentra nello stesso modello detrazioni, crediti e residui di anni precedenti. Per questo il rischio di confondere un bonus edilizio con un credito del quadro G è più alto proprio nei capitoli legati alla casa.
Riacquisto prima casa con credito annuale nel rigo G1
Chi acquista un nuovo immobile con le agevolazioni prima casa entro un anno dalla vendita della precedente abitazione agevolata può utilizzare nel 730/2026 il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Il beneficio consente di recuperare l’imposta di registro o l’IVA pagata sul precedente acquisto, nei limiti dell’imposta dovuta sul nuovo atto. L’eventuale eccedenza rispetto al secondo acquisto non dà luogo a rimborso.
Il credito spetta anche quando il nuovo acquisto avviene tramite appalto o permuta e può rilevare anche nei casi di costruzione della prima casa. Se l’immobile è ancora in costruzione, occorre dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Rientra inoltre tra i casi ammessi l’acquisto di una nuova abitazione dopo che la precedente prima casa sia stata dichiarata inagibile per un evento sismico: se l’immobile originario torna in seguito agibile, il beneficio non decade.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in più forme:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per il nuovo atto, con richiesta resa al momento dell’acquisto e con indicazione degli elementi necessari per calcolare il credito;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché delle imposte su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la maturazione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta nella prima dichiarazione utile successiva al nuovo acquisto;
- in compensazione tramite modello F24, fermo restando che la parte non ancora utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni successive.
L’importo del beneficio è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta sul primo acquisto agevolato e non può superare l’imposta dovuta sul secondo acquisto. In pratica, il credito è commisurato al minore tra i due importi. Per l’imposta di registro occorre considerare non soltanto l’imposta principale ma anche l’eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore. Per l’IVA rileva invece quanto indicato nella fattura di acquisto dell’immobile alienato e nelle eventuali fatture relative agli acconti. Se l’immobile venduto era stato realizzato mediante appalto, vanno considerate tutte le fatture emesse dall’appaltatore per la costruzione.
Nel modello 730 il credito si indica nel rigo G1 e può essere fatto valere nella prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto oppure nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’operazione è stata effettuata. Se il nuovo immobile è stato acquistato in comunione dei beni, il beneficio spetta pro quota.
Resta escluso il caso della sola pertinenza: la vendita di un garage acquistato con i benefici prima casa e il successivo riacquisto entro un anno di un altro garage agevolato non apre il diritto al credito d’imposta.
NB: il termine annuale del credito resta distinto dal raddoppio dei tempi per rivendere la casa preposseduta. La dilazione a due anni serve a conservare l’agevolazione sul nuovo acquisto ma non modifica la scadenza temporale del credito d’imposta, che continua a richiedere il riacquisto entro dodici mesi.
Canoni non percepiti con recupero nel rigo G2
Il credito per i canoni di locazione non percepiti si indica nel rigo G2 e riguarda i contratti di locazione abitativa. Consente di recuperare la maggiore imposta versata su canoni scaduti e non incassati che sono stati comunque tassati negli anni precedenti, a condizione che la morosità risulti da intimazione di sfratto o da ingiunzione di pagamento.
Il calcolo del credito d’imposta richiede la riliquidazione delle dichiarazioni relative agli anni interessati, tenendo conto della rendita catastale e degli eventuali accertamenti intervenuti. Il beneficio può essere utilizzato nella prima dichiarazione utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale oppure chiesto a rimborso entro il termine ordinario di prescrizione.
Diversa è la disciplina degli affitti commerciali non incassati, che non seguono la stessa regola. Nel quadro G trovano quindi spazio solo i canoni relativi a immobili ad uso abitativo, mentre per le locazioni diverse il reddito continua a essere trattato con criteri differenti.
Bonus Under 36 nel rigo rigo G8 solo crediti già maturati
Nel 730/2026 la sezione dedicata alla prima casa under 36 riguarda esclusivamente crediti già maturati nei periodi in cui l’agevolazione era in vigore. Il riferimento resta il rigo G8. Non si tratta quindi di una misura fiscale ancora aperta ai nuovi rogiti del 2025 o del 2026.
Per gli acquisti soggetti a IVA il credito d’imposta corrisponde all’IVA versata in sede di acquisto agevolato. Può essere utilizzato in dichiarazione, in compensazione tramite F24 oppure in diminuzione delle imposte dovute su atti successivi. Non è previsto il rimborso.
Nel modello sopravvive la gestione degli importi residui, non una nuova finestra agevolata. La chiusura della misura resta quella già definita per la scadenza del bonus prima casa under 36, mentre per gli atti stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 il credito straordinario andava utilizzato entro il 31 dicembre 2025.
Bonus sisma ancora attivi nei righi G5 e G6
I crediti per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 2009 restano presenti anche nel 730/2026. Per l’abitazione principale il riferimento è il rigo G5, mentre per gli altri immobili e per quelli non abitativi il riferimento è il rigo G6.
Per la prima casa il credito si ripartisce in 20 quote annuali costanti. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il beneficio si distribuisce in 5 oppure 10 quote annuali, nel limite complessivo previsto dalla norma. In molti casi si tratta di crediti trascinati da dichiarazioni molto lontane, quindi il controllo della quota residua richiede particolare precisione.
Prima della compilazione conviene verificare la domanda presentata al Comune, il provvedimento di ammissione, le fatture, i bonifici e l’ammontare delle quote già indicate negli anni precedenti. È una casistica ristretta ma ancora presente nel modello e non può essere trattata in modo sommario.
=> Precompilata e 730: i documenti da conservare
Documenti da controllare prima dell’invio
Prima di trasmettere il 730/2026 conviene ordinare la documentazione in base al credito da indicare:
- per il riacquisto della prima casa servono gli atti di vendita e di acquisto, gli estremi dell’imposta di registro o le fatture IVA e la prova degli eventuali utilizzi già effettuati;
- per i canoni non percepiti servono il contratto registrato, il provvedimento giudiziale e le dichiarazioni da riliquidare;
- per l’under 36 servono il rogito, l’ISEE riferito al momento dell’atto, la documentazione dell’IVA versata e l’evidenza degli utilizzi già compiuti;
- per il sisma Abruzzo servono la domanda presentata al Comune, il provvedimento di concessione, i pagamenti tracciabili e la ricostruzione delle quote residue.
Su questi crediti d’imposta il controllo formale pesa quanto la regola fiscale. Un documento mancante o un rigo compilato in modo non coerente può spostare il contribuente da un rimborso corretto a una dichiarazione da correggere dopo l’invio.