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Esenzione IMU agricola, non rileva la nuova legge sui Comuni montani

di Barbara Weisz

29 Maggio 2026 09:59

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L'esenzione IMU agricola spetta solo per i terreni ricadenti nei vecchi elenchi di Comuni Montani del 1993: nuovi chiarimenti MEF e calcolo IMU dovuta.

Con la nuova legge sui Comuni Montani non comporta l’esenzione IMU per i terreni agricoli che si trovano nei nuovi elenchi. Si tratta di una normativa che mira a promuovere le zone montane con specifici incentivi ma che non ha alcun impatto sulle disposizioni fiscali; dunque non cambia le regole IMU. Il chiarimento, fornito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, ribadisce un principio già contenuto nella normativa primaria ed ora particolarmente attuale perché si avvicina la scadenza della prima rata per l’imposta municipale sugli immobili, come di consueto fissata al 16 giugno.

Come si calcola l’IMU agricola

L’IMU sui terreni agricoli si calcola in modo diverso rispetto a quella sugli immobili. L’imponibile si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato per 135 (coefficiente per i terreni agricoli) e infine si applica l’aliquota IMU stabilita dal Comune.

Quando sono esenti IMU i terreni agricoli montani

I terreni agricoli montani godono dell’esenzione IMU in alcuni specifici casi. La normativa vigente — il comma 758 della Legge 160/2019 — distingue due categorie, entrambe individuate dall’elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993:

  • nei Comuni totalmente montani, l’esenzione spetta a chiunque possieda il terreno, indipendentemente dalla qualifica professionale;
  • nei Comuni parzialmente montani, l’esenzione è riservata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

I nuovi Comuni Montani

La Legge 131/2025 prevede all’articolo 2, comma 1, l’adozione di un Regolamento con un nuovo elenco dei Comuni montani, modificato rispetto a quello della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993. Lo schema di tale regolamento è allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, che ne ha autorizzato l’adozione. Tuttavia, tale Regolamento non è applicabile ai fini dell’esenzione IMU sui terreni agricoli.

La Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, nel sottolineare questo aspetto, riporta il riferimento all’articolo 2, comma 3, della Legge 131/2025, in base al quale «la classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani».

In ultima analisi, ai terreni agricoli continuano ad applicarsi le regole per l’esenzione contenute nel comma 758 della Legge 160/2019, che si riferisce alle definizioni di Comuni Montani di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.