In vigore il nuovo Regolamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Decreto 13 gennaio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo) modifica il DM 106/2020 in materia di procedure di iscrizione al RUNTS per ETS, gestione pratiche e deposito atti.
Il provvedimento introduce chiarimenti attesi da tempo e semplifica alcuni passaggi attraverso la delega telematica, ma al contempo inasprisce gli obblighi di deposito e disciplina in modo più puntuale la devoluzione del patrimonio e la cancellazione.
- Delega telematica per l’iscrizione al RUNTS
- Cambio di sede: nuove regole sulla competenza territoriale
- Nuovi obblighi di deposito degli atti
- Esperti Contabili: esteso il diritto al deposito dei bilanci
- Devoluzione del patrimonio e cancellazione: nuove regole
- ONLUS: scadenza 31 marzo 2026 per l’iscrizione al RUNTS
Delega telematica per l’iscrizione al RUNTS
La novità più rilevante riguarda la nuova procedura di delega telematica per presentare la domanda di iscrizione. Il legale rappresentante dell’ente può ora conferire a una persona da lui individuata una delega gestita direttamente tramite il sistema informatico del RUNTS. Il documento di delega generato dal sistema viene automaticamente inserito tra gli allegati della pratica, senza necessità di formalità aggiuntive.
La norma risponde a un’esigenza concreta degli enti di minori dimensioni, che spesso si avvalgono di consulenti esterni, collaboratori amministrativi o persone di fiducia per la gestione operativa delle pratiche. La delega non è limitata alla sola fase di prima iscrizione: il DM estende questa possibilità anche agli aggiornamenti successivi, ai depositi di atti e alle comunicazioni di variazione, che potranno essere effettuati dal legale rappresentante o da un suo delegato.
In parallelo, il decreto rafforza la digitalizzazione del procedimento: le comunicazioni degli uffici RUNTS verso gli enti avverranno prioritariamente tramite il sistema informatico, riducendo la carta e accelerando i tempi di risposta.
Cambio di sede: nuove regole sulla competenza territoriale
Il decreto chiarisce la procedura in caso di trasferimento della sede dell’ente. L’ufficio RUNTS competente diventa quello della nuova sede, con passaggio di competenza gestito tramite comunicazioni tra uffici del registro. L’ente riceve comunicazione dell’avvenuto cambio di competenza, eliminando incertezze operative che in passato avevano generato duplicazioni procedurali.
Nuovi obblighi di deposito degli atti
Significative novità anche in materia di deposito degli atti al RUNTS. L’articolo 14 del decreto amplia i documenti obbligatori, includendo:
- relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti, da depositare annualmente;
- delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio RUNTS per le fondazioni;
- attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi, prima non previste;
- comunicazione del riacquisto della natura non commerciale dell’ente;
- aggiornamento elenchi soci non persone fisiche, esteso ora a tutti gli ETS e non più limitato a ODV e APS.
Sul piano pratico, le variazioni dei dati devono essere comunicate entro 30 giorni, mentre i documenti di bilancio vanno depositati nei termini previsti dal Codice del Terzo Settore. Anche per gli adempimenti successivi all’iscrizione è ora possibile operare tramite delega. Per le istruzioni sul deposito del bilancio al RUNTS si rimanda alla guida specifica.
Esperti Contabili: esteso il diritto al deposito dei bilanci
Una modifica attesa da tempo riguarda la platea dei professionisti abilitati al deposito dei bilanci degli ETS. Il decreto interviene sull’articolo 20 del DM 106/2020 estendendo questa facoltà, finora riservata agli iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti, anche agli Esperti Contabili iscritti alla sezione B. Più in generale, il decreto chiarisce che il deposito degli atti al RUNTS può essere effettuato da un delegato del rappresentante legale, senza obbligo di iscrizione ad ordini o albi professionali.
Devoluzione del patrimonio e cancellazione: nuove regole
Le modifiche più sostanziali riguardano la devoluzione del patrimonio a seguito dello scioglimento, dell’estinzione o della cancellazione volontaria dal RUNTS. Il decreto introduce una distinzione netta tra due fattispecie:
- devoluzione del solo incremento patrimoniale realizzato durante l’iscrizione al RUNTS per enti che si cancellano ma intendono proseguire l’attività fuori dal perimetro del Terzo Settore (richiede una situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione – con esonero se la delibera è assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e il bilancio è già depositato- e un’attestazione del revisore legale sull’entità e composizione del patrimonio, nonché la dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere da parte di ciascun ETS beneficiario);
- devoluzione dell’intero patrimonio residuo nei casi di scioglimento definitivo dell’ente.
Sul fronte della cancellazione, il decreto introduce nuovi documenti da allegare all’istanza e disciplina con maggiore precisione gli effetti dell’operazione. In particolare: la cancellazione viene perfezionata solo dopo la ricezione della documentazione che comprova l’avvenuta devoluzione; per gli scioglimenti senza rapporti giuridici pendenti è prevista una nuova ipotesi di cancellazione semplificata, corredata dalla sola delibera assembleare. Le nuove regole di vigilanza e controllo sugli ETS si coordinano con queste procedure.
ONLUS: scadenza 31 marzo 2026 per l’iscrizione al RUNTS
In parallelo alle novità procedurali del DM, si avvicina la scadenza per le ONLUS. Con l’abrogazione dell’Anagrafe, gli enti iscritti alla data del 31 dicembre 2025 hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al RUNTS e ottenere la qualifica di ETS in continuità, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026.
Chi non rispetta il termine perde la qualifica agevolata e — salvo scioglimento — è tenuto a devolvere il patrimonio incrementale accumulato durante il periodo di beneficio fiscale.
Dal 1° gennaio 2026 è inoltre in vigore il regime fiscale agevolato per gli ETS previsto dal Codice del Terzo Settore, dopo il via libera della Commissione Europea. Le correzioni introdotte dal DLgs 186/2025 — tra cui il rinvio al 2036 del nuovo regime IVA per gli enti associativi — completano il quadro normativo di riferimento per il 2026.