Tratto dallo speciale:

Autotrasporto, stretta fiscale sul bonus per le trasferte

di Redazione PMI.it

21 Luglio 2026 10:02

logo PMI+ logo PMI+
La deduzione a forfait di 59,65 euro al giorno spetta se l'impresa sostiene costi di trasferta e versa indennità ai dipendenti: interpello Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate nega la deduzione forfettaria delle trasferte alle imprese di autotrasporto che non pagano indennità ai propri autisti. Con risposta a interpello n. 136 dell’8 luglio 2026, chiarisce che i 59,65 euro al giorno previsti dall’articolo 95, comma 4, del TUIR (che salgono a 95,80 euro per le trasferte all’estero), spettano solo alle imprese che sostengono davvero un costo per le trasferte fuori dal Comune. Essere iscritti all’Albo degli autotrasportatori per conto terzi non basta.

Deduzione solo con indennità agli autisti

veico

La deduzione forfettaria presuppone una spesa. A chiederne conferma è stata una società di autotrasporto merci per conto terzi, attiva nella distribuzione e-commerce, iscritta al Registro elettronico nazionale dei trasportatori, con dipendenti diretti e lavoratori somministrati. Il contratto collettivo applicato non riconosce alla maggior parte degli autisti alcuna indennità di trasferta, nemmeno sotto forma di rimborso analitico. L’azienda riteneva quindi che bastassero le trasferte fuori Comune per avere diritto al beneficio. Per l’Agenzia delle Entrate, però, il forfait riguarda solo il modo di calcolare la deduzione e non elimina la necessità di un costo effettivo.

Gli importi previsti dall’articolo 95 del TUIR

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre 59,65 euro per ogni giorno di trasferta del dipendente fuori dal territorio comunale, 95,80 euro se la trasferta è all’estero, al posto della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute.

Gli importi valgono al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che seguono le regole ordinarie: carburante e pedaggi restano deducibili a parte. Il beneficio spetta a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile.

Doppio requisito per la deduzione per i dipendenti

L’Agenzia si appoggia alla risoluzione n. 39/E dell’11 febbraio 2002, che riservava l’agevolazione alle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi. La risposta n. 136 del 2026 aggiunge un secondo requisito. Ne servono quindi due insieme:

  • l’autorizzazione a esercitare l’autotrasporto di merci per conto di terzi, con iscrizione all’Albo;
  • una spesa effettiva per le trasferte fuori Comune, come indennità o come rimborso.

Il testo della norma parla di “spese sostenute” e su questo si fonda il diniego. L’Agenzia chiede che la spesa esista, non che sia pari al forfait. Chi paga meno di 59,65 euro al giorno mantiene la deduzione piena. È qui che la decisione diventa una questione di conti.

Forfait vantaggioso anche con indennità ai dipendenti

Per un’impresa che oggi non paga niente, introdurre un’indennità di trasferta vuol dire spendere qualcosa in cambio di una deduzione più alta di quello che spende. Il risparmio d’imposta vale 59,65 euro per l’aliquota marginale, il costo è l’indennità pagata. La soglia di pareggio è il prodotto tra i due.

Aliquota marginale sul reddito Indennità giornaliera di pareggio
IRES 24% (srl, spa) 14,32 euro
IRPEF 23% (primo scaglione) 13,72 euro
IRPEF 35% (secondo scaglione) 20,88 euro
IRPEF 43% (terzo scaglione) 25,65 euro

Sotto quella cifra l’impresa ci guadagna, sopra ci rimette. Per società di persone e imprese individuali conta l’aliquota del socio o del titolare, perché il reddito è imputato per trasparenza. Va aggiunto un vantaggio che non si vede nei conti aziendali: l’indennità di trasferta fino a 46,48 euro al giorno non è tassata in capo al lavoratore, secondo l’articolo 51, comma 5, del TUIR. Chi paga 12 euro al giorno consegna 12 euro netti all’autista e alla fine ne sopporta poco più di quattro.

In busta paga valgono le soglie di esenzione dell’indennità di trasferta e diaria.

Esempio pratico per un’impresa con dieci autisti

Una srl di autotrasporto con dieci autisti e duecento giorni di trasferta a testa arriva a 2.000 giornate. Con il forfait deduce 119.300 euro, che al 24% di IRES valgono 28.632 euro di imposte in meno. Ecco cosa succede nei tre casi:

  • nessuna indennità, come oggi, zero spesa e zero deduzione;
  • indennità da 10 euro al giorno, 20.000 euro di esborso contro 28.632 di risparmio, con 8.632 euro di guadagno;
  • indennità da 20 euro al giorno, 40.000 euro di esborso contro lo stesso risparmio, con 11.368 euro di perdita.

Il pareggio cade a 14,32 euro al giorno. Chi invece un’indennità già la paga, o rimborsa le spese a piè di lista, ha il problema opposto: finché il costo giornaliero reale sta sotto i 59,65 euro, il forfait rende più della deduzione analitica.

Il calcolo dice cosa è vantaggioso, non cosa è sempre lecito. L’indennità deve essere prevista dal contratto e pagata per trasferte vere. Una cifra simbolica messa in busta paga solo per sbloccare la deduzione può essere contestata come abuso del diritto, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, perché il vantaggio fiscale sarebbe privo di sostanza economica. Prima di muoversi va guardato il contratto collettivo applicato e quando dà titolo all’indennità.

Indennità e forfait: regole a confronto ai fini IRAP

Il forfait dell’articolo 95 non conta ai fini dell’IRAP, l’indennità sì. L’articolo 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 ammette in deduzione dal valore della produzione, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, le indennità di trasferta previste dal contratto, nella parte che non è tassata in capo al dipendente. Per gli autisti a tempo indeterminato il costo del lavoro è comunque deducibile per intero, in base al comma 4-octies dello stesso articolo. Sul piano dell’IRAP, quindi, pagare l’indennità conviene un po’ più di quanto dica la tabella.

Le variazioni nel Modello Redditi

Chi sceglie il forfait deve fare due rettifiche di segno opposto in dichiarazione. In contabilità ordinaria si annullano le spese di trasferta già in bilancio e si deduce l’importo forfetario, in contabilità semplificata basta un’unica indicazione:

  • rigo RF31 del quadro RF, codice 99, variazione in aumento per le spese di trasferta contabilizzate;
  • rigo RF55 del quadro RF, codice 3, variazione in diminuzione per il totale forfetario delle giornate;
  • rigo RG16 in contabilità semplificata, dove si riporta solo l’importo forfetario.

La deduzione spetta una volta per ogni giorno di trasferta fuori Comune. In caso di controllo sono le lettere di vettura, i dati del cronotachigrafo e i fogli di viaggio a permettere di ricostruire il conteggio.

NB: la misura non va confusa con la deduzione forfetaria sui tragitti personali del titolare o socio della ditta di autotrasporto, (articolo 66, comma 5, del TUIR), pari a 48 euro per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa.