La Legge di Bilancio 2026 ha chiarito i termini dell’esenzione IMU ENC per gli enti che svolgono attività assistenziali e didattiche, ampliandone di fatto la portata rispetto a precedenti orientamenti.
La precisazione fornisce una sorta di interpretazione autentica al concetto di immobili destinati esclusivamente all’esercizio di attività non commerciali, ammorbidendo i contorni del vincoli tradizionalmente legati alla gratuità dei servizi offerti. Spieghiamo in quali casi.
IMU ENC per attività sanitarie e assistenziali
Per quanto riguarda le attività sanitarie, in base alla norma inserita nel comma 853 della Legge di Bilancio 199/2025, gli enti non commerciali rientrano nella definizione indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari, in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
- Se sono accreditati o contrattualizzati/convenzionati con Stato, Regioni o enti locali e in tal senso svolgono attività complementari o integrative rispetto al servizio pubblico, allora si considerano non commerciali solo se prestano servizi gratuiti o chiedono importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale.
- Se non sono accreditati o contrattualizzati né convenzionati, le loro attività possono rientrare nella definizione di “non commerciale” ai fini IMU se chiedono corrispettivi di importo simbolico o non superiore alla metà di quelli medi di mercato, previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Non è rilevante la categoria catastale in cui sono inseriti gli immobili.
IMU ENC attività didattiche
Simile la norma interpretativa relativa alle attività didattiche. Per rientrare nella definizione di attività non commerciali, il corrispettivo medio percepito deve essere inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dai ministeri dell’Istruzione e dell’Università.
Attenzione: il comma 856 della Manovra chiarisce che, pur essendo questa interpretazione più estensiva, non vengono restituite somme eventualmente già versate. Dunque, niente diritto al rimborso.
Queste precisazioni non sono in contraddizione con le precedenti normative, limitandosi a definirle meglio. Ma di fatto superano una serie di orientamenti di Cassazione più stringenti, in base ai quali la definizione di ente non commerciale si configura solo se l’attività è gratuita o remunerata con corrispettivi simbolici.