L’IVA all’importazione, pur se esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali. Inoltre, le sanzioni tributarie devono necessariamente uniformarsi al principio della proporzionalità. Con queste due motivazioni la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo una disposizione del Testo unico sull’IVA, per la precisione l’articolo 70, comma 1, del DPR 633/1972, nella parte in cui stabilisce che nel caso di violazioni sull’IVA all’importazione «si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», senza prevedere che non si può procedere alla confisca dei beni nel caso in cui l’obbligato provveda a sanare la situazione.
IVA all’importazione: stop all’eccescesso di sanzioni
La Consulta ha stabilito questo principio con sentenza 93/2025, stabilendo sostanzialmente che si verifica un eccesso di sanzione nel caso in cui vengano applicate sia la confisca del bene importato su cui non è stata pagata l’imposta sul valore aggiunto, sia le sanzioni pecuniarie, che possono andare da due a dieci volte l’importo evaso. Questo determina «un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna, ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, i dazi».
IVA all’importazione diversa dai dazi doganali
La disamina sulla differenziazione fra IVA all’importazione e dazi si rende necessaria per intervenire sul dettato normativo, che appunto fa riferimento ai diritti di confine. Un concetto, quest’ultimo, che non consente di assimilare l’IVA ai dazi. L’imposta sul valore aggiunto «è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, il che implica il diritto per il soggetto passivo di detrarre l’IVA dovuta o assolta a seguito della cessione di beni o di prestazione di servizi». I dazi, invece, «sono diritti di confine che svolgono funzioni ben diverse, essendo diretti ad aumentare il prezzo di specifiche merci nella prospettiva di proteggere l’economia e il mercato interno nonché ad alimentare le risorse proprie dell’Unione europea».
Quindi, la norma non va interpretata assimilando i due concetti. Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, viene censurata la mancanza di un esplicito riferimento all’impossibilità di confiscare beni per i quali il contribuente si è ravveduto pagando imposta e sanzioni.
La sentenza della Consulta
In definitiva, recita la sentenza, l’articolo 70, primo comma, del DPR 633/1972 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nello stabilire che «si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’articolo 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.