Affitti brevi con intermediari: la trattenuta vale come acconto

di Teresa Barone

20 Giugno 2025 09:34

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La ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi è sempre e solo a titolo di acconto, anche in caso di cedolare secca: come pagare il saldo.

La ritenuta fiscale del 21% operata dagli intermediari sugli affitti brevi è sempre a titolo di acconto, indipendentemente dal regime fiscale che viene applicato. Per le agenzie o i portali che incassano i canoni di locazione breve, infatti, è prevista una ritenuta del 21% in fase di versamento al locatore della somma: quest’importo, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, non è mai a titolo di imposta totale ma è sempre a titolo di semplice acconto sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi, anche in caso di cedolare secca.

Il prelievo dei portali di intermediazione per gli affitti ai turisti (ad esempio Booking ed Airbnb) avviene sempre a titolo di acconto anche qualora il locatore opti per il regime fiscale di cedolare secca al fine di evitare altri adempimenti a carico di coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare nel momento in cui incassano o intervengono nel pagamento dei canoni. Tuttavia:

il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Le istruzioni sono contenute nella Circolare 10/2024 dell’Agenzia delle Entrate in materia di locazioni brevi, in particolare sulla modifica apportata dalla Manovra dello scorso anno all’art. 4, comma 5 del DL n. 50/2017.