Dalla pandemia al conflitto in Ucraina: integrazioni salariali per le imprese

di Anna Fabi

Pubblicato 1 Aprile 2022
Aggiornato 4 Aprile 2022 10:16

Dalla pandemia Covid al conflitto in Ucraina: agevolazioni per le imprese e nuovi ammortizzatori sociali, illustrati dagli esperti di DLA Piper.

L’emergenza economica in cui ci troviamo, ormai da anni, sembra proprio non vedere fine: si è passati dalla pandemia Covid-19 (che ancora persevera) al conflitto Russia-Ucraina. Unico filo conduttore è la continua crisi del mercato che ha colpito gran parte dei settori economici e ostacola le imprese.

I nuovi aiuti alle imprese in crisi

Il Governo ha dunque adottato le prime misure volte a fronteggiare questo nuovo scenario di crisi, sull’onda di quanto già fatto in piena fase pandemica, anche in virtù del nuovo stato di emergenza.

In particolare, il cosiddetto Decreto Ucraina bis (Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21) recante ulteriori misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, predispone interventi di favore per imprese e persone in relazione ai prezzi di energia e gas; misure specifiche di supporto ai settori autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo; previsioni di sostegno alla liquidità delle imprese e in materia di lavoro e ammortizzatori sociali.

Le integrazioni salariali

In particolare, “per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica” nell’anno 2022, il citato Decreto (art. 11) prevede un trattamento ordinario di integrazione salariale  (CIG) per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 da parte dei datori di lavoro (rientranti nel campo di applicazione di cui all’art. 10, D. Lgs. n. 148/2015) che non possono più ricorrere ai relativi trattamenti “per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni” (nel limite di spesa di 150 milioni di euro).

Inoltre, per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti con i codici Ateco indicati nell’Allegato I al Decreto e rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili sempre fino al 31 dicembre (nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro).

Infine, con il proposito di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto, le imprese di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A che sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015, sono esonerate dal versamento della contribuzione addizionale con effetto fino al 31 maggio 2022.

In aggiunta alle previsioni in tema di ammortizzatori sociali, il Decreto Ucraina bis, all’art. 12, ha previsto una serie di agevolazioni contributive per i dipendenti delle imprese in crisi. Queste sono le disposizioni “emergenziali” da ultimo varate nel nostro territorio con la speranza che, seppur non totalmente risolutive, possano comunque offrire supporto alle imprese, tamponandone la sofferenza economica, ritardando eventuali risvolti drammatici in campo occupazionale e creando spazi di respiro in uno scenario politico-economico di difficile intellegibilità.


a cura di: Fabrizio Morelli, Partner Employment DLA Piper e Davide Maria Testa, Lawyer Employment DLA Piper