Cassa Integrazione

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale che può essere fruito in costanza di rapporto di lavoro ed è finalizzato a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. In pratica la CIG consente di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere il lavoro una volta superata tale difficoltà.

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Cassa Integrazione: la normativa

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è stata istituita con il decreto legislativo n. 788/1945. Per gestire le problematiche delle aziende non gestibili mediante l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è stata istituita con legge 5 novembre 1968, n. 1115, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Il Decreto Legislativo n.148/2015, in attuazione della delega della Legge n. 183/2014, ha razionalizzato la normativa in materia di integrazioni salariali ed amplia la platea dei beneficiari, uniformando i periodi di durata massima e commisurando la contribuzione addizionale in funzione del reale utilizzo del trattamento di integrazione salariale.

Il contratto di solidarietà difensivo di tipo A diventa una causale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la quale è previsto un periodo di fruizione potenzialmente più lungo.

Le previsioni del Decreto Legislativo n.148/2015 sono complementari a quelle del Decreto Legislativo n. 150/2015 relativo al riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive secondo il quale i soggetti coinvolti da processi di CIG con una sospensione o riduzione superiore al 50% devono essere convocati presso i Centri per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

La Legge n. 205/2017 ha previsto la possibilità di richiedere l’assegno di ricollocazione per quei lavoratori rientranti nei processi di riorganizzazione o crisi aziendali per i quali non è previsto il completo recupero dei livelli occupazionali.

Per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 allarga la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale: è prevista la corresponsione di un trattamento di integrazione strettamente correlato all’emergenza COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane, mediante gli istituti già esistenti, quali la CIGO e la Cassa Integrazione in Deroga.

CIGO o CIGS: differenze

L’ammontare dell’indennità erogata dall’INPS prevede diversi tempi di durata a seconda che l’azienda abbia richiesto la Cassa Ordinaria (CIGO) o quella Straordinaria (CIGS).

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è uno strumento rivolto ai lavoratori del settore industriale, che può essere richiesto nei periodi transitori e temporanei di particolare contrazione o sospensione dell’attività produttiva causato da eventi non imputabili al datore di lavoro.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, invece, può essere richiesta per far fronte a eventi aziendali strutturali che comunque non compromettano la continuazione dell’attività aziendale. Dal 1° gennaio 2016 è stata eliminata la causale di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa e quella relativa alle procedure concorsuali.

Cassa Integrazione: chi la paga, gli Enti abilitati

Di norma l’integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro, tuttavia, l’INPS paga direttamente i lavoratori beneficiari per decisione del Ministero del Lavoro, quando per l’impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dal servizio ispettivo dell’ITL.

L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Per sostenere le aziende e i lavoratori in difficoltà durante l’emergenza Coronavirus, parti sociali (sindacati e imprese), Abi (Associazione bancaria italiana) e ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, hanno sottoscritto una convenzione che consente alle banche di anticipare fino a un massimo di 1.400 euro per la CIG a zero ore di 9 settimane (l’assegno sarà proporzionato per periodi inferiori o in caso di part-time).

Cassa Integrazione in Deroga e Coronavirus: accesso e durata

La Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), ovvero l’indennità solitamente pagata dall’INPS ai lavoratori dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto, a causa di una crisi aziendale, è stata estesa dal decreto legge Cura Italia all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.

I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti e quelle che già beneficiano della CIGS, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 18 settimane (9 previste dal Cura Italia e 9 dal nuovo DL Rilancio). Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

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