Ho ricevuto preavviso di licenziamento e il 31.08.2025 sarà il mio ultimo giorno di lavoro. Il contratto è part-time al 50%. Il 10 settembre 2026 maturo i diritti per la pensione anticipata (42 e 10 mesi). La mia NASpI sarà calcolata solo per 12 mensilità (in base agli ultimi 4 anni di retribuzione) oppure ugualmente spalmata su 24 mensilità?
In linea generale, la durata della NASpI non cambia con un contratto part-time. In altri termini, il fatto che l’ultimo rapporto di lavoro dipendente sia stato a tempo parziale non penalizza il lavoratore, che percepirà comunque 24 mesi di trattamento di disoccupazione. Esiste però un vincolo di legge sulla contribuzione minima: se non si raggiunge tale soglia, in effetti la durata del sussidio è riparametrata.
In base all’articolo 5 del Dlgs 22/2015, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Quindi, a fronte di quattro anni interamente lavorati, il sussidio durerà due anni. Le legge non contempla distinzioni tra contratto a tempo pieno o parziale. Quindi, nel suo caso (part-time al 50%) rilevano le giornate lavorate, indipendentemente dalla loro durata.
E’ però possibile che ci sia un impatto nel caso in cui lei non raggiunga la contribuzione minima settimanale. Questo, perché per legge c’è un tetto minimo di contribuzione. Può essere fissato direttamente dal proprio Contratto Collettino Nazionale di Lavoro (CCNL) oppure, se non previsto, si fa riferimento all’articolo 7 del Decreto Legge 463/1983, secondo cui il minimo da assoggettare a contribuzione non può essere inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione (nel 2025 pari a 57,32 euro al giorno).
Nel caso in cui lei sia sotto questa soglia, è possibile che il conteggio delle settimane venga riparametrato. È un punto su cui le consiglio di fare una verifica rivolgendosi direttamente all’INPS.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz