Cassa integrazione Studi Professionali

Risposta di Noemi Ricci

1 Luglio 2025 09:33

Valentina chiede:

Lavoro con contratto part-time a tempo indeterminato presso uno studio medico che però si è trovato costretto a chiudere temporaneamente. So che esiste la cassa integrazione per gli studi professionali, sapreste darmi delle delucidazioni?

La cassa integrazione per i lavoratori dipendenti degli studi professionali è erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, attivo dal luglio 2024. Lo strumento garantisce un sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività per eventi temporanei o riorganizzazioni. L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF ma non concorre alla base contributiva previdenziale.

L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto dai datori di lavoro che esercitano attività professionale (es. studi medici, legali, tecnici, ecc.), impiegano almeno un lavoratore subordinato (anche apprendisti, esclusi i dirigenti) e hanno dipendenti con almeno 30 giorni di anzianità lavorativa effettiva.

Il trattamento è previsto per causali di sospensione temporanea o riduzione dell’attività, comprese situazioni transitorie di mercato o eventi improvvisi, riorganizzazioni e crisi aziendali e contratti di solidarietà.

L’integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per le ore non lavorate, fino al massimale mensile di 1.404,03 euro per il 2025. Non si applica la trattenuta del 5,84% ex articolo 26 della legge 41/1986. Il trattamento è compatibile con l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

La durata massima varia in base al numero di dipendenti e alla causale. Fino a 15 dipendenti si applica per massimo 26 settimane in un biennio mobile per tutte le causali, oltre 15 dipendenti si applica nel seguente modo:

  • 26 settimane in un biennio mobile (causali ordinarie);
  • 24 mesi in un quinquennio mobile (riorganizzazione aziendale);
  • 12 mesi in un quinquennio mobile (crisi aziendale);
  • 36 mesi in un quinquennio mobile (contratto di solidarietà).

La domanda di accesso va presentata all’INPS, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio effettivo della sospensione. È obbligatorio l’espletamento delle procedure di consultazione sindacale previste dall’articolo 14 del D.Lgs. 148/2015.

NB: i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo ordinario al fondo, calcolato sulla media dei dipendenti del semestre precedente: 0,50% (fino a 5 dipendenti); 0,80% (da 6 a 15 dipendenti); 1% (oltre 15 dipendenti). Il contributo è per due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Noemi Ricci