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Dichiarazioni di intento: regole più semplici

di Anna Fabi

Pubblicato 20 Dicembre 2019
Aggiornato 26 Maggio 2020 07:23

Procedura di gestione delle lettere di intento da parte degli esportatori abituali, necessarie per la non applicazione IVA.

La dichiarazione di intento è il documento con il quale l’esportatore abituale attesta al Fisco, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di legge per essere definito tale e pertanto di poter acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA. La procedura per la presentazione della dichiarazione di intento è stata modificata dall’articolo 12-septies del DL n. 34/19, convertito dalla Legge n. 58/19, che ha modificato anche il regime sanzionatorio relativo a questa disciplina IVA.

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Dichiarazioni di intento: nuova procedura

In particolare, viene fatto obbligo per gli esportatori abituali di trasmettere telematicamente le dichiarazioni di intento all’Agenzia delle Entrate, di conseguenza vengono meno l’obbligo di consegnare la lettera di intento al fornitore e l’obbligo di numerare le dichiarazioni d’intento nell’apposito registro.

L’operatore economico che ha i requisiti per essere definito esportatore abituale ha comunque l’obbligo di comunicare la richiesta di non applicazione dell’IVA ai suoi fornitori che, in questo modo, nel limite del plafond comunicato, emetterà fatture senza l’applicazione dell’IVA. L’obiettivo di questa agevolazione è sia di semplificare il rapporto creditorio  dell’esportatore con l’Erario, sia di evitargli di esporsi finanziariamente e di porsi in una situazione di cronicità del credito IVA.

A tal proposito, ricordiamo che che lo status di esportatore abituale può essere acquisito da parte degli operatori economici in ambito internazionale che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, abbiano registrato esportazioni, cessioni intra-comunitarie, o operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito nello stesso periodo.

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La dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate deve essere inviata esclusivamente utilizzando uno dei canali telematici, Entratel o Fisconline. Per farlo si può procedere, in alternativa:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
  • tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione, utilizzando il software, denominato “dichiarazioni di intento”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, l’intermediario dovrà rilasciare al dichiarante l’impegno a trasmettere in via telematica i dati, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione e a consegnare al dichiarante una copia sia della dichiarazione di intento trasmessa telematicamente che della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta che l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati comunicai, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

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Plafond e splafonamento

Prima abbiamo accennato al fatto che le fatture emesse senza IVA sono vincolate al limite del plafond comunicato. Questo tetto è pari al limite delle esportazioni ed operazioni intracomunitarie del periodo precedente. In caso di superamento del limite si parla di “splafonamento“. Nella dichiarazione di intento si dovrà indicare il tipo di plafond:

  • fisso, che prende come base di calcolo le operazioni non imponibili relative ad esportazioni ed operazioni assimilate rilevanti registrate nell’anno solare precedente;
  • mobile, si calcola tenendo conto delle operazioni registrate nei dodici mesi precedenti.

La scelta, una volta effettuata, non può essere modificata, fino al 1° gennaio dell’anno successivo.

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Correzione errori

Nel caso in cui ci si accorga che nella comunicazione trasmessa siano stati inseriti dati errati o incompleti, è possibile: inviare una comunicazione “correttiva nei termini”, prima della scadenza del termine di presentazione. Successivamente a tale termine non è possibile modificare la dichiarazione e saranno applicabili le sanzioni previste dai commi 383 e 384 dell’articolo 1 Legge n. 311/2004.

Per rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile o revocare la dichiarazione d’intento già inviata al fornitore, non è necessario darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.