Le consulenze esterne nella PA

di Roberto Grementieri

9 Settembre 2008 09:00

Le consulenze esterne possono essere utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni, però soltanto in casi eccezionali. Lo stabilisce la legge Finanziaria 2008

La legge Finanziaria per l’anno 2008 è intervenuta a definire il regime delle collaborazioni esterne nella Pubblica Amministrazione, consolidando la tendenza a limitare l’utilizzo di tali tipologie contrattuali a casi eccezionali. Negli ultimi anni, il legislatore ha disposto diversi interventi in materia, tutti finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

In tal senso sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo, ad esempio, tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità. La Finanziaria per l’anno 2008 ha percorso tale strada, riconducendo l’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali di lavoro autonomo e subordinato alle proprie rispettive finalità. Ciò comporta, innanzitutto, che il limite temporale individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applichi ai contratti di collaborazione, non potendo includerli nell’ampia categoria dei contratti di lavoro subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l’incarico abbia natura temporanea e non rinnovabile, dovendo un nuovo incarico far riferimento necessariamente ad un diverso progetto. L’attuale formulazione dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 qualifica come forma di lavoro autonomo le collaborazioni esterne ed opera una sola distinzione: quella tra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. sia all’articolo 2230 c.c.

Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento dello scopo e dove il contatto con il committente sia sporadico. Al contrario, la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una Pubblica Amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente; pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le Pubbliche Amministrazioni indipendentemente della loro collocazione. Coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone per le autonomie locali l’adeguamento dei regolamenti interni ai principi enunciati dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di lavoro autonomo.