Le consulenze esterne nella PA

di Roberto Grementieri

9 Settembre 2008 09:00

Le consulenze esterne possono essere utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni, però soltanto in casi eccezionali. Lo stabilisce la legge Finanziaria 2008

Qualora sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del dirigente preposto. A rendere più efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell’articolo 3 della legge Finanziaria per il 2008, il quale subordina l’efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le Pubbliche Amministrazioni all’avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in sede di stipula del contratto di incarico.

Tale vincolo sull’efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l’obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data. L’articolo 3, comma 77, della legge Finanziaria per l’anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999.

L’esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono, per loro stessa natura, ai presupposti di legge quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell’incarico. Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità.

Questo sul presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime di autorizzazione per i dipendenti pubblici.