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Tabacchi: al via nuova tassazione

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 13 Novembre 2014
Aggiornato 20 Novembre 2014 10:02

La nuova tassazione sui tabacchi lavorati, dei loro succedanei e di fiammiferi, modificata per effetto della Riforma Fiscale.

Definita con l’ultimo Consiglio dei Ministri una nuova tassazione sui tabacchi lavorati, i loro succedanei (es.: sigarette elettroniche) ed i fiammiferi. La misura, proposta dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, fa parte del decreto legislativo in attuazione della delega per la Riforma Fiscale, che si pone l’obiettivo di definire un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e di introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi.

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Accisa tabacchi

Con riferimento ai tabacchi il Governo è andato a modificare il regime di imposizione della cosiddetta accisa minima, ormai non più in grado di assicurare il mantenimento dell’attuale gettito erariale. La nota stampa di Palazzo Chigi spiega che l’accisa minima sui tabacchi:

“Nei fatti, esiste ormai solo sul piano formale (tenuto conto delle ripetute pronunce di sua disapplicazione) e non persegue più le finalità per le quali lo stesso era stato introdotto. L’intervento mira anche a superare criticità sotto il profilo comunitario della precedente tassazione”.

Il Governo introduce quindi un “onere fiscale minimo” pari a 170 euro il chilogrammo, che comprende accisa ed IVA:

“Questa previsione risulta coerente con gli obiettivi propri di un onere minimo di tassazione (esigenza di tutela degli interessi erariali e della salute pubblica), in quanto incide in misura più rilevante sui prezzi molto bassi ed in misura più attenuata sui prezzi via via più elevati, così da implicare un riposizionamento verso l’alto dei prodotti di prezzo basso e molto basso”.

Viene inoltre elevata l’aliquota dal 58,6% al 58,7%, con un leggero inasprimento fiscale. Viene rivista anche l’accisa minima del “tabacco trinciato fino” per arrotolare le sigarette, pari a 115 euro il chilogrammo, invece degli odierni 105,30 euro il chilogrammo.

Tabacchi da inalazione senza combustione

Per i tabacchi da inalazione senza combustione, nuova categoria introdotta dal decreto, viene prevista un’accisa minima:

“Pari al 50% di quella che grava sull’equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale. La minore tassazione si giustifica considerando la minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali”.

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Sigarette elettroniche

Discorso simile per le sigarette elettroniche e liquidi da inalazione diversi dal tabacco che non hanno funzione medica, stabilendo che l’imposta viene commisurata a quella delle sigarette ma ridotta, essendo questi prodotti meno nocivi:

“Analogamente ai tabacchi da inalazione senza combustione, anche in questo caso è previsto un procedimento per determinare l’equivalenza con un chilogrammo convenzionale di sigarette e, da qui, determinare l’accisa, in misura ridotta del 50 per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale”.

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Fiammiferi

Viene invece eliminata l’imposta di consumo sui fiammiferi, con la concessione di un credito d’imposta per i rivenditori che hanno già versato l’imposta sui fiammiferi depositati nei propri magazzini.

Requisiti rivendita

Vengono infine rivisti i requisiti minimi per l’istituzione dei patentini per la vendita dei tabacchi nei pubblici esercizi, riducendoli in caso di Comuni fino a 2000 abitanti.