Sigarette elettroniche: da gennaio la tassa sui monopoli

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Dicembre 2013
Aggiornato 3 Gennaio 2014 09:30

I rivenditori di sigarette elettroniche nel 2014 inizieranno a versare l'imposta sui monopoli di Stato, pari al 58,5% del prezzo di vendita: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per compilare il modello F24.

Dal punto di vista fiscale la sigaretta elettronica è stata equiparata agli altri tabacchi e dal primo gennaio 2014 è soggetta all’imposta di consumo dei Monopoli di Stato, a carico dei rivenditori, da versare con il modello F24 accise utilizzando il codice tributo 5351, denominato “Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo” (fornito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N.100/2013).

L’imposta è pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico ed è stata introdotta dall‘articolo 11, comma 22, del Dl 76/2013 (il Decreto Lavoro del governo Letta): «a decorrere dall’1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico».

Compilazione F24

Il codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, indicando:

  • nel campo “ente“: la lettera “M”
  • nel campo “provincia“: la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore
  • nel campo “codice identificativo“: nessun valore
  • nel campo “rateazione“: “0101” in caso di versamento dell’imposta relativa ai primi quindici giorni del mese, oppure “0202” in caso di versamento dell’imposta dal giorno 16 alla fine del mese
  • nel campi “mese” e “anno di riferimento“, rispettivamente, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il pagamento, infatti, in base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 16 novembre 2013, deve avvenire entro fine mese per i prodotti estratti dal deposito nei primi 15 giorni, ed entro la metà di quello successivo per quelli prelevati nella seconda metà (fonte: la risoluzione 100/2013 dell’Agenzia delle Entrate).