Tratto dallo speciale:

Contributo solidarietà: al via il prelievo nelle imprese

di Noemi Ricci

Pubblicato 4 Settembre 2014
Aggiornato 11 Settembre 2014 11:28

Al via il prelievo INPS dello 0,5% sugli stipendi per finanziare il fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla Cig.

Al via il prelievo INPS sulle buste paga dei dipendenti previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero (articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92) con l’obiettivo di finanziare il Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. Il contributo è pari allo 0,5% della retribuzione  – 1/3 è a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro – riguarda dipendenti (esclusi i dirigenti) e imprenditori, avverrà a partire dal mese di settembre, ma verranno prelevati anche gli arretrati a partire da gennaio 2014.

=> Cig in deroga: nuove regole e finanziamenti 2014

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti:

 

“Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti”.

=> Cig in deroga 2013: pagamento per pochi

Scopo del prelievo

Tale prelievo andrà ad assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti), tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, tuttavia prevista per un periodo più breve di quello della cassa integrazione guadagni, ovvero per soli tre mesi, prorogabili in via eccezionale fino a 9. La necessità di operare il prelievo, spiega l’INPS nella Circolare n. 100/2014, nasce dal fatto che:

“Il fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.”.

=> Fondi di solidarietà bilaterali: chi può accedervi

Modalità del prelievo

Il prelievo avrebbe dovuto aver luogo a partire da gennaio 2014 ma finora non erano ancora state stabilite le modalità. Quindi, da settembre, oltre al contributo del mese stesso verranno prelevati anche gli arretrati più 1% di mora sul dovuto a partire dal 7 giugno. Il direttore generale dell’Istituto, Mauro Nori, in una nota, ha tuttavia precisato che

«Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i Fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre».

Per i datori di lavoro che ricorrono alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è previsto un contributo addizionale calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.