Scadono oggi i termini per il versamento del saldo IVA 2013, scadenza normalmente fissata al 16 marzo, che però quest’anno cadeva di domenica. L’adempimento riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma. Il pagamento risultante dal Modello IVA 2014, relativo all’anno d’imposta 2013, può essere effettuato in un’unica soluzione o diviso fino ad un massimo di 9 rate in scadenza il giorno 16 di ciascun mese a partire dal mese di marzo in poi. Nel caso in cui si scelga l’opzione della rateizzazione verranno applicati interessi fissi pari allo 0,33% mensile a progressione: la seconda rata aumenterà dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.
Diversi i tempi e le modalità per chi presenta la dichiarazione IVA in UNICO. Il pagamento del saldo IVA 2013 può essere effettuato o con gli stessi termini di versamento previsti per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma (17 marzo 2014) o secondo i termini previsti per le imposte sui redditi derivanti da UNICO, ovvero entro il 16 giugno 2014, o entro il 16 luglio 2014 con l’applicazione di maggiorazione dello 0,40%. Anche in questo caso è possibile optare per il versamento in un’unica soluzione o rateizzato entro novembre. In questo secondo caso è prevista una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17 marzo 2014 ed il 16 giugno 2014. dichiarazione IVA in forma autonoma.
In entrambi i casi il versamento del saldo IVA 2013 deve essere effettuato mediante Modello F24, esclusivamente in modalità telematica direttamente da parte dell’interessato (tramite Fisconline, Entratel o i servizi offerte da banche o Poste) o rivolgendosi agli intermediari autorizzati al servizio telematico Entratel.
In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo IVA è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non pagato a meno che non si proceda con il ravvedimento operoso, grazie al quale le sanzioni amministrative vengono ridotte a:
1/15 del 3% pari allo 0,2% se il pagamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e si versano contemporaneamente e in modo spontaneo i relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint o mini ravvedimento);
1/10 del 30% pari al 3% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);
1/8 del 30% pari al 3,75% se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo).
Oltre al pagamento dell’imposta e delle sanzioni sarà necessario versare anche gli interessi moratori, pari al 1% dal 1 gennaio 2014, per ogni giorno di ritardo. Previste inoltre in sanzioni di natura penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni) nel caso in cui:
il mancato versamento del saldo IVA riguardi un ammontare pari a 50.000 euro per ciascun periodo e duri fino alla scadenza per il versamento del successivo acconto;
siano state eseguite compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Codici tributo
Per il versamento il codice tributo da utilizzare è 6099 (anche in caso di debito versato in ritardo), mentre per gli interessi relativi alla rateizzazione il codice tributo è 1668, per la quota di interessi tardivi 1991 e per la sanzione amministrativa 8904.
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