Rimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per caso

di Anna Fabi

7 Maggio 2026 10:45

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I rimborsi IRPEF da 730/2026 arrivano a luglio in busta paga con sostituto, a dicembre entro 4.000 euro senza, o fino a marzo 2027 per importi superiori: regole e calendario.

I rimborsi IRPEF da 730 derivanti dalla dichiarazione dei redditi seguono calendari diversi in base alla presenza del sostituto d’imposta e all’importo del credito maturato. Si tratta dei pagamenti a credito risultanti dall’applicazione delle detrazioni e dal ricalcolo delle imposte rispetto alle ritenute applicate nel corso dell’anno. Per la campagna 730/2026 — con invio aperto dal 14 maggio e scadenza al 30 settembre — i pagamenti seguono le consuete regole.

Le date di accredito dipendono da quando è trasmesso il modello e dalla presenza del sostituto d’imposta. Chi ne ha uno — datore di lavoro o ente pensionistico — riceve il conguaglio direttamente in busta paga o nel cedolino pensione: il 730 inviato entro fine maggio per ottenere il rimborso a luglio. Per chi non ha sostituto, i rimborsi arrivano dall’Agenzia delle Entrate con tempi più lunghi.

Il rimborso 730 con e senza sostituto d’imposta

Chi indica un sostituto d’imposta nel 730 ottiene il conguaglio a credito nella busta paga o nel cedolino pensione a partire dal rateo di luglio, se il modello viene trasmesso entro fine maggio. Per i pensionati l’accredito parte da agosto o settembre. Chi presenta il modello più tardi riceve il rimborso nel cedolino del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione 730-4.

Dal 2024 è disponibile un’opzione aggiuntiva: anche chi ha un sostituto d’imposta può scegliere il rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate, rinunciando all’accredito in busta paga. La scelta comporta l’ingresso nel calendario dei rimborsi diretti con tempistiche più lunghe. Per chi non ha sostituto — liberi professionisti, disoccupati, pensionati senza ente erogante — il rimborso passa sempre per l’Agenzia delle Entrate, tramite accredito su IBAN comunicato oppure, in assenza di coordinate bancarie, tramite assegno vidimato.

Calendario 2026 dei rimborsi 730 senza sostituto d’imposta

Per chi non ha sostituto o ha scelto il rimborso diretto, l’accredito dall’Agenzia delle Entrate avviene entro sei mesi dalla scadenza della dichiarazione. Con il 730/2026 in scadenza il 30 settembre, il termine massimo si sposta a fine marzo 2027. Le scadenze si differenziano in base all’importo del credito:

  • per rimborsi fino a 4.000 euro, l’accredito avviene entro dicembre sul conto indicato in dichiarazione;
  • per chi ha scelto il bonifico domiciliato, il pagamento può slittare fino a gennaio;
  • per rimborsi superiori a 4.000 euro oppure derivanti da bonus edilizi con verifica documentale obbligatoria, il pagamento può arrivare fino a marzo dell’anno successivo, tramite bonifico o vaglia postale.

I rimborsi oltre 4.000 euro sono soggetti a controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate: la verifica riguarda la coerenza dei dati rispetto alla Certificazione Unica, ai dati precompilati e alle dichiarazioni degli anni precedenti. Il diritto al rimborso non decade; i tempi si estendono ma il pagamento avviene entro la finestra ordinaria. Per accelerare i tempi è necessario che l’IBAN comunicato all’Agenzia delle Entrate sia aggiornato.

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Ritardi nei pagamenti e capienza fiscal

I ritardi più frequenti riguardano le coordinate bancarie errate: per rimborsi fino a mille euro con IBAN sbagliato, l’Agenzia delle Entrate invia una lettera al contribuente invitandolo a incassare l’importo presso uno sportello postale. Ulteriori cause di slittamento sono le anomalie nella dichiarazione — incongruenze con i dati precompilati o scostamenti rispetto all’anno precedente — che attivano verifiche aggiuntive senza far decadere il diritto al rimborso. Dal 2025 si aggiunge un caso nuovo: chi ha debiti erariali iscritti a ruolo e rifiuta la compensazione con il rimborso vede il credito congelato per tutto l’anno. Lo stato della pratica è verificabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate nelle sezioni “in lavorazione”, “in pagamento” e “pagato”.

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Se il credito risultante dalla dichiarazione supera le imposte già versate tramite ritenuta nel corso dell’anno, il rimborso è corrisposto solo entro il limite della capienza fiscale del contribuente: l’IRPEF è rimborsata fino a concorrenza delle ritenute applicate e l’eccedenza non viene erogata. Per alcune tipologie di spesa detraibile — comprese quelle sanitarie — la soluzione è optare per la rateizzazione pluriennale della detrazione, riducendo il rischio di perdere la quota non rimborsabile per incapienza.