L’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali riguarda i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato preventivo biennale, relativamente agli importi che non superano la soglia dei 70mila euro annui.
È l’Agenzia delle Entrate a specificare la tempistica rispondendo a una FAQ nella sezione dedicata al concordato preventivo biennale (CPB), facendo riferimento al decreto legislativo n. 13 del 2024.
Secondo l’AdE, infatti, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione:
- il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70mila euro annui;
- il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70mila euro annui.
A titolo di esempio: se il contribuente ha aderito al CPB 2024-2025nel 2024 potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026.