CPB, chiarimenti sul visto di conformità

di Teresa Barone

20 Ottobre 2025 12:01

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce la tempistica relativa all’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA nell’ambito del CPB.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali riguarda i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato preventivo biennale, relativamente agli importi che non superano la soglia dei 70mila euro annui.

È l’Agenzia delle Entrate a specificare la tempistica rispondendo a una FAQ nella sezione dedicata al concordato preventivo biennale (CPB), facendo riferimento al decreto legislativo n. 13 del 2024.

Secondo l’AdE, infatti, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione:

  • il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70mila euro annui;
  • il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70mila euro annui.

A titolo di esempio: se il contribuente ha aderito al CPB 2024-2025nel 2024 potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026.