I rimborsi spese per gli incarichi con addebito dei costi ai clienti non prevedono il pagamento delle tasse, pertanto i forfettari non sono più tenuti a dichiarare le somme come compensi. Ciò comprende anche la rivalsa bollo su fattura e quali altri costi riaddebitati al cliente?
Lei ha ragione nel ricordare che i rimborsi per spese che sono addebitabili al cliente non concorrono alla formazione del reddito dei contribuenti che applicano il sistema forfettario. Ma l’imposta di bollo non rientra in questa fattispecie, perché è a carico di chi emette la fattura anche se poi, in base ad accordi con il cliente, decide di riaddebitarla.
C’è anche un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce questo aspetto, sottolineando che l’addebito dell’imposta di bollo contribuisce a formare il reddito sul quale, applicando i coefficienti di redditività, si calcola poi l’imponibile.
Il riferimento in base al quale le somme sostenute per conto del cliente e poi riaddebitate non fanno reddito è il Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 15 del DPR 633/1972 elenca le somme che non concorrono a formare la base imponibile, fra le quali ci sono anche quelle «dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate». Questa disposizione si riferisce in realtà all’IVA, che i forfettari non pagano. Ma ci sono diversi documenti di prassi delle Entrate che chiariscono l’applicabilità della regola anche alle Partite IVA che scelgono il regime fiscale forfettario (ad esempio, la circolare 5/2021).
Per quanto riguarda il bollo, la risposta AdE a interpello 428/2022 sottolinea che «l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione». E’ vero che il professionista può chiedere al cliente il rimborso dell’imposta ma, in tale ipotesi:
il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
In definitiva, la discriminante per stabilire se una somma rimborsata dal cliente sia o meno parte del reddito è la titolarità della stessa: se si tratta di un’anticipazione fatta per conto dell cliente allora non costituisce reddito, se si tratta di una spesa a carico del professionista, e che il cliente comunque rimborsa, allora contribuisce all’imponibile.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz