Superbonus villette con lavori sospesi: cosa fare?

Risposta di Barbara Weisz

7 Marzo 2023 14:14

Robi chiede:

Sono proprietario di un immobile unifamiliare e, pur avendo presentato Cilas entro giugno 2022,  non sono arrivato al 30% di lavori entro settembre. Adesso mi sono trasferito all’estero (iscritto AIRE) e non pago l’IRPEF in Italia (ma pagherò l’IMU per l’abitazione in cui vive mia moglie) quindi non posso ricorrere alla detrazione in dichiarazione dei redditi.

Supero i 35.000 euro di reddito e non posso neppure accedere al 90%. Mia moglie, senza reddito e incapiente, potrebbe completare i lavori a suo nome accedendo al Superbonus villette? Quali altre alternative ci sono?

Chi non ha terminato i lavori entro il 30 settembre non può accedere al Superbonus villette 110% né può ripiegare sulla nuova aliquota al 90% intestando i lavori al coniuge perché moglie e marito fanno parte dello stesso nucleo familiare, ai quali si applica il relativo requisito di reddito calcolato sulla base del quoziente familiare.

In altri termini, non rileva solo il reddito suo o solo quello di sua moglie ma quello dell’intero nucleo familiare, perché le regole sul Superbonus villette al 90% applicabili nel 2023, contenute nel decreto Aiuti quater (dl 176/2022, articolo 9) prevedono che si sommino tutti i redditi percepiti:

dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari […]  presenti nel suo nucleo familiare

Nel vostro caso, si somma il suo reddito a quello di sua moglie e a quello di eventuali altre persone che fanno parte del vostro nucleo familiare, per poi dividerlo per il coefficiente  riferito al numero di persone presenti nel nucleo stesso. Se, per ipotesi, il vostro nucleo fosse composto solo da voi due coniugi, dovrebbe dividere per due il reddito complessivo suo e di sua moglie. Se il risultato è inferiore a 15mila euro, e se la villetta è la prima casa (anche solo di sua moglie), si rientra nei requisiti.

Diversamente, ci sono altre agevolazioni come il bonus ristrutturazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro, o l’Ecobonus al 50-65%, con un massimale di spesa che varia a seconda della tipologia di interventi edilizi. In entrambi i casi, però, ci vuole capienza fiscale (si tratta di una detrazione IRPEF).

Escluse queste ipotesi, salvo novità future, ad oggi non ci sono altre strade percorribili. Sul discorso incapienti c’è un dibattito in corso a margine della legge di conversione del DL 11/2023 di sospensione delle cessioni di crediti edilizi. Potrebbero forse aprirsi spiragli in questo senso, ma sul superbonus villette non sembrano esserci margini per deroghe temporali.

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Risposta di Barbara Weisz