Chiusura bilancio: contabilità e calcolo imposte

di Nicola Santangelo

30 Marzo 2015 09:52

Rilevazione e contabilità delle imposte in sede di chiusura di bilancio: normativa, principi contabili e regole per il calcolo.

In sede di chiusura di bilancio aziendale è necessario prestare attenzione alla rilevazione delle imposte, soprattutto se differite: se non contabilizzate correttamente possono impedire il rispetto del principio di competenza. Così come per quello di rappresentazione veritiera, è importante contabilizzare le imposte sul reddito nello stesso esercizio in cui sono rilevati costi e ricavi cui si riferiscono, indipendente dalla data di pagamento.

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Oic 25

Il principio contabile Oic 25, applicabile a partire dai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014, si rivolge alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice Civile e contiene le norme con cui  procedere alla rilevazione in bilancio delle imposte di competenza dell’esercizio attuale e dei precedenti, come ad esempio iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione,  pagamento, accertamento e rettifica o altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.

Imposte

Si procede con una netta distinzione tra le imposte:

  • correnti riferibili al reddito imponibile di un determinato esercizio;
  • differite dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili;
  • anticipate dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali.

L’Oic 25 fornisce anche una attenta spiegazione delle differenze temporanee: discrepanza (destinata ad annullarsi negli anni successivi) tra il valore di una attività o di una passività determinato con i criteri civilistici e il valore riconosciuto ai fini fiscali. Possono essere imponibili se nella determinazione del reddito di esercizi successivi danno origine a importi imponibili, deducibili se danno origine a importi deducibili.

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Imposta sostitutiva

Le differenze temporanee possono sorgere anche in occasione di operazioni straordinarie, come trasferimento di patrimoni, aziende, rami di aziende od operazioni di cessione, conferimento, fusione e scissione di società. In tal caso è prevista la facoltà di riallineare il valore fiscale ai maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di quelle dirette. Tale riallineamento, detto affrancamento, consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

Nota integrativa

Ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, occorre riportare in nota integrativa un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando: aliquota applicata e variazioni rispetto all’esercizio precedente, importi accreditati o addebitati a conto economico o a patrimonio netto, voci escluse dal computo e relative motivazioni, ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio, attinente perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti, come anche e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione. Infine, se pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali non sia stato iscritto un fondo per imposte, occorre darne ampia motivazione.

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Esercizi precedenti

Le imposte relative a esercizi precedenti vanno registrate alla voce “E21 – Oneri straordinari” del Conto Economico. La contropartita delle imposte probabili è rappresentata dal conto “Fondo per imposte, anche differite” iscrivibile alla voce B2 dello Stato Patrimoniale (tutte le altre troveranno contropartita nei “Debiti Tributari” alla voce D12): in questo Fondo vanno imputate le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporali imponibili. Nell’esercizio in cui un contenzioso o accertamento sono definiti, se l’ammontare accantonato nel Fondo risulta inferiore rispetto al dovuto, la differenza va imputata a conto economico fra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; se maggiore,  è imputata a proventi straordinari. I “Debiti tributari”, infine, si riferiscono a passività per imposte certe e determinate dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi ovvero a tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo.

Calcolo

Alla fine di ogni esercizio le società determinano l’ammontare delle imposte:

  • correnti, che si calcolano in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data del bilancio;
  • anticipate e differite, rilevate nel conto economico nell’esercizio in cui l’azienda è messa a conoscenza dell’esistenza di differenze temporanee, calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell’esercizio tenendo conto delle aliquote fiscali in vigore nell’esercizio in cui tali differenze si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio (qualora la normativa non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte anticipate o differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio).