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Reati fiscali: anche il commercialista può essere sanzionato

di Redazione PMI.it

19 Giugno 2026 10:33

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La Cassazione chiarisce il concorso nelle violazioni tributarie: il professionista risponde in prima persona se offre un contributo materiale o morale.

Il commercialista può essere sanzionato per concorso nell’illecito fiscale della società cliente se il suo comportamento ha agevolato la violazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11372/2026 del 27 aprile 2026, chiarisce che l’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 si applica anche al professionista terzo che offre un contributo materiale o morale alla condotta illecita, pure nei casi in cui l’articolo 7 del DL n. 269/2003 riferisce le sanzioni tributarie alla persona giuridica.

In sintesi:

  • il professionista è sanzionabile se contribuisce alla violazione tributaria della società cliente;
  • l’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 disciplina il concorso di persone nell’illecito tributario;
  • l’articolo 7 del DL n. 269/2003 riferisce le sanzioni fiscali alla persona giuridica, senza assorbire la responsabilità del terzo estraneo;
  • la responsabilità del professionista richiede un contributo causale materiale o morale alla violazione;
  • la sanzione può colpire anche chi agevola l’illecito senza essere autore della condotta tipica.

Cassazione: responsabilità del terzo estraneo

Il nodo giuridico riguarda il rapporto tra articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 e articolo 7 del DL n. 269/2003. Il primo prevede che, quando più persone concorrono in una violazione tributaria, ciascuna sia assoggettata alla sanzione prevista per quella violazione. L’articolo 7 del DL n. 269/2003 stabilisce invece che le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica.

Per la Cassazione, questa regola tutela l’ente rispetto alle persone fisiche che agiscono al suo interno, ma lascia spazio alla responsabilità del terzo estraneo che concorre nell’illecito.

Sanzione al commercialista per concorso in illecito

Il commercialista è dunque soggetto a sanzione quando la sua attività rende possibile o agevola la violazione tributaria della società cliente. La responsabilità concorsuale richiede un contributo causale alla condotta illecita, anche sotto forma di supporto, assistenza, copertura o impulso alla realizzazione dell’irregolarità fiscale.

La pronuncia non trasforma comunque ogni errore professionale in responsabilità sanzionatoria. Il Fisco deve prima ricostruire il ruolo effettivo del consulente e dimostrare il collegamento tra la sua condotta e la violazione contestata alla società.

Quando il professionista risponde dell’illecito

Il concorso può essere materiale se il consulente compie attività che agevolano l’illecito, morale se rafforza o orienta la decisione illecita del cliente. La Cassazione pone in questo senso l’accento sul nesso causale: il commercialista può quindi rispondere anche quando la dichiarazione o le scritture non sono state materialmente predisposte da lui, se la sua condotta ha favorito la violazione fiscale della società.

Soggetto Regola applicabile Effetto sanzionatorio
società con personalità giuridica articolo 7 del DL n. 269/2003 la sanzione fiscale relativa al rapporto tributario colpisce la persona giuridica
commercialista o consulente terzo articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 la sanzione può applicarsi se c’è concorso materiale o morale nell’illecito

Infine, il professionista risponde con la società quando il suo intervento supera la mera prestazione tecnica e incide sulla realizzazione della violazione tributaria.

Amministratore e terzo estraneo: le regole

L’amministratore della società e il professionista terzo non sono sullo stesso piano. Chi agisce come organo o rappresentante dell’ente rientra nella regola dell’articolo 7 del DL n. 269/2003, che concentra la sanzione tributaria sulla persona giuridica.

La protezione viene meno quando la persona fisica usa la società come schermo per un vantaggio personale legato all’illecito. Il terzo estraneo, come il commercialista, viene invece valutato con la disciplina del concorso: la sua responsabilità dipende dal contributo dato alla violazione.

La prova del contributo causale

La sanzione al commercialista richiede la prova di un contributo causale alla violazione tributaria. Il semplice incarico professionale, la qualità di consulente o il rapporto continuativo con la società non bastano da soli a fondare la responsabilità concorsuale.

Gli elementi più rilevanti sono la conoscenza dell’operazione, la partecipazione alle scelte fiscali, l’assistenza nella predisposizione di atti o dichiarazioni irregolari, l’eventuale copertura di condotte fraudolente e la coerenza tra comportamento del professionista e risultato illecito perseguito dalla società.

Check-list per studi e imprese

Studi professionali e imprese devono documentare con cura incarichi, verifiche e flussi informativi. La distinzione tra consulenza corretta, errore professionale e concorso nell’illecito passa anche dalla capacità di ricostruire chi ha deciso, chi ha predisposto gli atti, quali controlli sono stati svolti e quali informazioni erano disponibili.

Per ridurre il rischio di contestazioni, la documentazione dovrebbe chiarire:

  • l’oggetto dell’incarico conferito al professionista e le attività effettivamente svolte;
  • le informazioni fiscali e contabili fornite dalla società al consulente;
  • le verifiche eseguite prima dell’invio di dichiarazioni, comunicazioni o altri atti fiscali;
  • le eventuali segnalazioni del professionista su anomalie, incongruenze o rischi tributari;
  • la tracciabilità delle decisioni assunte dagli amministratori o dai responsabili aziendali.

Cliente raggirato: un caso a parte

Il cliente raggirato dal commercialista appartiene a un’ipotesi diversa. In quel caso la giurisprudenza guarda alla posizione del contribuente che subisce la condotta fraudolenta del professionista e può ottenere l’esclusione delle sanzioni, ferma la debenza dell’imposta. Qui, invece, la prospettiva è rovesciata: la società ha commesso la violazione fiscale e il professionista viene valutato come possibile concorrente esterno. L’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 consente di colpire il soggetto che ha agevolato la violazione, anche se il rapporto tributario principale riguarda la persona giuridica.