Nel decreto fiscale 2026 c’è anche una misura destinata a incidere sulle operazioni straordinarie più delicate. L’articolo 3 interviene sul trattamento dell’avviamento negativo nelle compravendite di azienda o di ramo di azienda e introduce una regola che interessa i soggetti IAS adopter: la componente negativa non entra più tutta insieme nel reddito dell’esercizio, ma viene ripartita in cinque quote costanti.
La novità riguarda le operazioni accompagnate dalla prosecuzione dell’attività e dal mantenimento degli assetti occupazionali. Il legislatore, in questo modo, porta dentro il Tuir una disciplina espressa per il cosiddetto badwill, tema che negli ultimi anni aveva generato letture non sempre lineari sul piano fiscale.
Avviamento negativo nelle cessioni d’azienda
L’avviamento negativo emerge quando, in una cessione di azienda o di un suo ramo, il corrispettivo pattuito risulta inferiore al valore dei beni e dei rapporti giuridici trasferiti. In termini contabili, si parla di una differenza negativa che segnala un acquisto a condizioni più basse rispetto al valore attribuito al complesso aziendale oggetto dell’operazione.
Il decreto sceglie di occuparsene in modo esplicito e lo fa dentro l’articolo 86 del Tuir, dedicato alle plusvalenze patrimoniali. Il nuovo comma 5-ter stabilisce che questa differenza negativa, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, concorre alla formazione del reddito non in un solo esercizio ma in un arco di cinque anni.
Ripartizione in cinque esercizi
La regola è lineare. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la quota di avviamento negativo imputata a conto economico concorre al reddito nell’esercizio in cui l’operazione viene effettuata e nei quattro successivi, sempre in quote costanti.
Il risultato è un alleggerimento dell’effetto fiscale immediato. Invece di assorbire l’intero importo in un solo periodo d’imposta, l’impresa distribuisce il relativo concorso fiscale lungo un quinquennio. È questa la vera novità del decreto: non l’emersione del badwill in sé, ma la sua rateizzazione fiscale in presenza dei requisiti fissati dalla norma.
Operazioni coperte dalla nuova norma
La misura non riguarda qualunque trasferimento aziendale. Il testo richiama infatti le operazioni previste dall’articolo 1, comma 237, della legge n. 234/2021, cioè le cessioni di azienda o di ramo d’azienda effettuate con prosecuzione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali.
Questo richiamo restringe molto il campo. La nuova tassazione quinquennale non è stata pensata per ogni operazione straordinaria, ma per quelle in cui il trasferimento dell’attività si accompagna alla continuità aziendale e alla tutela del lavoro. Chi si trova davanti a una cessione dovrà quindi verificare non solo il dato contabile, ma anche il profilo giuridico dell’operazione.
Solo per gli IAS adopter
Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 86 del Tuir si applica ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS. La scelta del legislatore è netta e lascia fuori, almeno in questa fase, chi adotta i principi contabili nazionali.
La norma aggiunge un’altra precisazione che pesa sul piano applicativo: rileva soltanto la quota imputata nel conto economico. Non tutta la differenza negativa, quindi, ma solo la parte che trova effettiva rappresentazione nel bilancio del periodo. È un dettaglio tecnico, ma destinato a incidere in modo diretto sulla quantificazione del componente fiscalmente rilevante.
Reddito e valore della produzione nello stesso binario
Il decreto non si ferma alle imposte sui redditi. Lo stesso articolo 3 inserisce nell’articolo 11 del Dlgs n. 446/1997 il nuovo comma 4-nonies, estendendo il medesimo criterio anche al valore della produzione netta ai fini IRAP.
In pratica, la quota di avviamento negativo rilevata a conto economico segue lo stesso calendario sia per il reddito d’impresa sia per l’IRAP. Anche qui la ripartizione avviene nell’esercizio dell’operazione e nei quattro successivi, evitando che i due binari fiscali si muovano con tempi diversi.
Decorrenza dal periodo d’imposta 2024
La decorrenza è stata fissata dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. La scelta amplia l’ambito temporale della misura e impone una verifica anche sulle operazioni già collocate in quell’orizzonte fiscale.
Per le imprese interessate e per i professionisti che le assistono, il tema non si esaurisce nella lettura della novità. Occorre ricostruire il trattamento contabile adottato, controllare la riconducibilità dell’operazione al perimetro della legge n. 234/2021 e verificare la corretta imputazione della quota a conto economico. Solo così la nuova rateizzazione dell’avviamento negativo può trovare una base coerente anche sul piano dichiarativo.