In Gazzetta Ufficiale il decreto del MiSE che modifica i termini delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle ZFU (zone franche urbane) delle regioni dell’obiettivo Convergenza – benefici previsti dal DM 10 aprile 2013: esenzione imposte sui redditi, IRAP, IMU per immobili posseduti e utilizzati per attività d’impresa e contributi su lavoro dipendente – estendendole anche ai professionisti.
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Requisiti professionisti
Il nuovo provvedimento aggiunge al sopra citato DM l’articolo 20-bis, che comprende fra i beneficiari delle agevolazioni i professionisti iscritti agli ordini o aderenti alle associazioni professionali nell’elenco tenuto dal MiSE (devono essere in possesso della relativa attestazione). La sede in cui viene svolta l’attività, che si deve trovare nella ZFU, è quello comunicato all’Agenzia delle Entrate.
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Requisiti PMI
Per quanto riguarda i requisiti delle PMI, queste devono essere micro o piccole imprese (in base alla classificazione UE), iscritte al registro Imprese, con attività già avviata nel momento in cui presentano l’istanza (o si impegnano ad avviarla entro i successivi 180 giorni), sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (no liquidazione volontaria o procedure concorsuali).
Restano escluse le imprese dei seguenti settori: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ad aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione, interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione, imprese del settore carboniero, imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea.
Attenzione: se l’impresa svolge l’attività anche fuori dalle ZFU, deve tenere contabilità separata. Rappresenta un’eccezione (questa è una novità), l’anno di imposta in corso nel momento in cui il ministero dello Sviluppo Economico pubblica gli importi massimi dell’agevolazione, durante il quale deve essere comunque predisposto un prospetto riepilogativo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU.
Una precisazione importante riguarda i contribuenti in regime forfettario, che possono accedere alle agevolazioni se hanno optato per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, comunicandolo con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Viene intensificata l’attività di monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate, che trasmette al ministero i dati su durata dei benefici e agevolazioni effettivamente fruite quattro volte all’anno, non più un’unica volta il 31 gennaio: a questa scadenza si aggiungono 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
Novità sulla revoca delle agevolazioni (o sulla rinuncia da parte dei beneficiari), con le risorse che vengono utilizzate per la concessione, nella stessa ZFU dalla quale provengono, delle agevolazioni a favore di altri contribuenti secondo termini e modalità stabiliti con apposito provvedimento.
Per utilizzare l’agevolazione bisogna presentare domanda al ministero dello Sviluppo Economico, indicando il reddito d’impresa, al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, e l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di aiuti “de minimis”, a livello di “impresa unica”, nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
in Gazzetta Ufficiale