È possibile beneficiare dell’agevolazione prima casa anche in presenza di donazione condizionata di un’abitazione acquistata precedentemente, applicando la clausola di premorienza.
Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 27/2025, mettendo in evidenza la possibilità di fruire del bonus prima casa anche con simultanea donazione di un’abitazione pre-posseduta e con tale clausola.
Agevolazione fiscale prima casa donata
Il quesito posto si riferisce alla possibilità di donare la titolarità dell’immobile acquistato con il bonus prima casa, inserendo la premorienza del nuovo proprietario come condizione risolutiva della donazione stessa.
L’istante è già proprietario di un’abitazione acquistata con tale agevolazione in un altro comune e intende donare l’immobile alla madre con clausola di premorienza (“si praemoriar“) prima di acquistare una nuova abitazione con lo stesso beneficio fiscale.
Cosa dice la legge
L’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla condizione di reversibilità delle cose donate in caso di premorienza del donatario, prevista dal Codice Civile, articolo 791. In base al successivo articolo 792:
Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca […].
In questo modo viene soddisfatto il requisito relativo alla non possidenza di altro immobile acquistato con l’agevolazione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate analizza la normativa di riferimento (Nota II-bis dell’art. 1 del d.P.R. n. 131/1986) e stabilisce che la donazione, essendo immediatamente efficace, consente all’istante di soddisfare il requisito di non possedere un altro immobile agevolato al momento del nuovo acquisto. Di conseguenza, l’agevolazione “prima casa” può essere applicata alla nuova compravendita, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.