Eco e Sisma Bonus cumulabili: i casi ammessi

di Anna Fabi

5 Settembre 2019 11:00

EcoBonus e Sisma Bonus, le detrazioni per intervento combinato spettano anche con un solo proprietario: i chiarimenti nell'interpello delle Entrate.

Rispondendo all’interpello n. 293/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito alla fruizione combinata di EcoBonus e Sisma Bonus: le agevolazioni per lavori condominiali spettano purché vi siano parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate.

=> Bonus fiscali: le nuove guide

Eco e Sisma Bonus combinati: requisiti

Il quesito posto dal contribuente riguardava l’acquisto, in comproprietà indivisa con il coniuge, di una stalla, un locale di deposito e un’autorimessa, al quale aveva fatto seguito la ristrutturazione dell’intero plesso per realizzare due unità abitative e un box pertinenziale, senza variazione di cubatura e con la stessa pianta di ingombro dell’edificio. Veniva quindi chiesto di conoscere la possibilità di accedere alla detrazione per l’intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica dell’edificio, il limite di spesa applicabile e la possibilità di cedere il credito d’imposta.

=> Bonus fiscali: Guida allo sconto in fattura

Nel rispondere l’Agenzia ricorda in primis che, come precisato nella circolare n. 7/2018, anche un unico proprietario che possiede un intero edificio, nel quale sono rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari diversamente accatastate, ha diritto alla detrazione per le spese relative ai lavori condominiali. In sostanza non sono richiesti più proprietari per rispettare il concetto di parti comuni, ma la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.

Nel caso esaminato, il requisito sembra soddisfatto ma viene precisato che, per accedere alle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente per intervento combinato di riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e riqualificazione energetica (EcoBonus) prevista all’articolo 14, comma 2-quater, decreto legge n. 63/2013, è necessario che si tratti di lavori condominiali di conservazione del patrimonio edilizio esistente, ovvero che non si configuri una nuova costruzione e che ci sia il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo, premesso che, in caso di trasformazione urbanistica, è necessario avere il titolo abilitativo.

=> Bonus Ristrutturazioni: edilizia libera e titoli abilitativi

Eco e Sisma Bonus combinati: limiti di spesa

In merito al limite di spesa, l’Agenzia ricorda che la detrazione per le spese sostenute per realizzare interventi antisismici e di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici – in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 – è dell’80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore o dell’85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. L’ammontare massimo della spesa è di 136.000 euro moltiplicato per ciascuna delle unità immobiliare costituenti l’edificio oggetto di ristrutturazione (tre nel caso specifico). Le Entrate ricordano che tale agevolazione fiscale combinata spetta in alternativa a quella prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni (articolo 16 bis Tuir) e per interventi di efficienza energetica (articolo 14 Dl n. 63/2013), è fruibile in dieci quote annuali di pari importo.

Eco e Sisma Bonus combinati: cessione credito

Via libera anche alla cessione del credito d’imposta, come previsto dai commi 2-ter e 2-sexies dell’articolo 14 del Dl n. 63/2013, secondo le modalità previste nei provvedimenti direttoriali del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019.