Interessi di mora: aspetti contabili e fiscali

di Nicola Santangelo

Pubblicato 15 Novembre 2013
Aggiornato 27 Maggio 2019 14:35

Messa in mora di un cliente in ritardo nei pagamenti: manifestazione di volontà, espressa per iscritto da parte del creditore.

La messa in mora di un cliente in ritardo nei pagamenti deve avvenire in modo formale, attraverso una precisa manifestazione di volontà  espressa per iscritto da parte del creditore. Se infatti un soggetto non adempie alle proprie obbligazioni, la controparte può costituirlo in mora mediante intimazione o richiesta scritta.

E se l’obbligazione ha per oggetto una somma di denaro sono dovuti interessi legali a partire dal giorno della messa in mora. Sono le disposizioni previste dagli articoli 1219 e 1224 del codice civile. Tuttavia il decreto legislativo 231/2002 e le recenti modifiche intervenute a opera del decreto 192/2012 ha stabilito una automaticità  della messa in mora senza alcun atto formale.

Nello specifico a partire dalle operazioni concluse dal 1° gennaio 2013, le clausole relative al termine di pagamento a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto sono nulle quando risultano gravemente inique in danno al creditore ovvero prevedono l’esclusione dell’applicazione di interessi di mora. Il decreto, in tal senso, rende nullo ogni accordo tra debitore e creditore che non preveda l’applicazione di interessi passivi in caso di inadempienza del debitore. Sotto l’aspetto contabile e di bilancio sia il creditore che il debitore dovranno tenere conto, al momento della chiusura dell’esercizio, degli interessi di mora maturati o in corso di maturazione ove non siano già  stati addebitati al debitore. Attenzione, quindi, al principio della competenza: occorre tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. Qualora l’incasso degli interessi fosse dubbio occorre effettuare uno stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alle possibilità  di recupero. L’impresa, pertanto, dovrà  porre in essere una serie di conteggi utili a rendicontare gli interessi di mora maturati, per ciascun singolo cliente e per ciascuna scadenza, applicando il tasso determinato contrattualmente dalle parti o, in mancanza, quello previsto dal decreto 231/2012. Occorre, inoltre, riportare una serie di valutazioni sulla esigibilità  degli interessi che tengano conto di ogni fatto esistente o prevedibile in modo da alimentare il fondo accantonamento crediti.