Per la deroga Amato, come funziona il requisito dei 10 anni di discontinuità lavorativa? Ho un’anzianità lavorativa di 25 anni e sono prossimo a raggiungere le 780 settimane in FPLD. Posso accedervi?
Si tratta di un requisito misurabile. L’attività si considera discontinua quando nel corso dell’anno solare il lavoratore non raggiunge le 52 settimane di lavoro. In parole semplici, quando non lavora per l’intero anno.
Se lei ha almeno 25 anni di anzianità assicurativa come lavoratore subordinato e almeno dieci di lavoro discontinuo come di seguito descritto, può andare in pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi anziché con 20 anni (invariato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente al 67 anni).
Il conteggio dei dieci anni di lavoro discontinuo
Se per almeno dieci anni i periodi di occupazione sono inferiori alle 52 settimane all’anno, il lavoratore rientra nella fattispecie del lavoro discontinuo sancita dalla Deroga Amato. Il principio è confermato sia dalla legge (articolo 2, comma 3, lettera b) del dlgs 503/1992), sia dai documenti di prassi, ossia la Circolare INPS n. 16 del 1° febbraio 2013).
Il minimale contributivo e i contributi figurativi
Il parametro di calcolo non è tuttavia dato dalle settimane di lavoro nell’anno solare, a prescindere dall’entità della contribuzione. Se ipoteticamente, il lavoratore svolge la sua attività per l’intero anno, ma la contribuzione è inferiore perché il contratto applicato non raggiunge i minimali, non rientra nel diritto a questa particolare forma di pensione. Non solo: la sopra citata Circolare INPS sottolinea che rileva solo la contribuzione obbligatoria. Se il lavoratore è stato impiegato nel corso dell’anno per meno di 52 settimane, non conta il fatto che abbia eventualmente versato contributi figurativi o volontari che gli facciano raggiungere le 52 settimane necessarie.
Fa casistica a sé il part-time, insieme alle altre ipotesi di rapporto che coprono l’intero anno solare con orario ridotto.
| Meno di 52 settimane accreditate nell’anno | Rientra nei 10 anni |
|---|---|
| contratto a termine, agricolo o stagionale che non copre l’intero anno solare | sì |
| occupazione parziale nell’anno, con figurativi o volontari che portano il totale a 52 settimane | sì |
| anno lavorato per intero con retribuzione sotto il minimale settimanale | no |
| lavoro domestico, a domicilio o intermittente per l’intero anno con orario ridotto | no |
| rapporto a tempo parziale che copre l’intero anno solare | no |
Requisito di base, primo contributo entro il 1995
Prima della discontinuità va verificata la data del primo accredito. La Circolare INPS n. 16 del 1° febbraio 2013 delimita il proprio ambito ai soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, cioè a chi può far valere contribuzione accreditata entro il 31 dicembre 1995.
Chi ha il primo accredito dal 1° gennaio 1996 rientra nel contributivo puro e segue regole diverse, con la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni e cinque anni di versamenti effettivi. Nel 2026 la soglia dei 25 anni non è più quella operante: per avere un contributo entro il 1995 e maturare oggi il diritto serve un’anzianità assicurativa superiore a trent’anni, e la soglia cresce di un anno per ogni anno che passa.
La verifica sull’estratto conto INPS
La posizione assicurativa contiene già tutti gli elementi per rispondere. Sull’estratto conto contributivo, consultabile con SPID o CIE nell’area riservata INPS proceda come segue:
- individui la data del primo contributo accreditato in assoluto e verifichi che sia anteriore al 1° gennaio 1996;
- scorra gli anni solari uno per uno e annoti quelli con meno di 52 settimane di contribuzione obbligatoria da lavoro subordinato;
- per ciascuno di quegli anni controlli il rapporto sottostante ed escluda gli anni lavorati per l’intero anno solare, quale che fosse l’orario o la retribuzione;
- conti gli anni rimasti e verifichi che siano almeno dieci, anche non consecutivi;
- sommi le settimane accreditate in FPLD e verifichi il raggiungimento delle 780 settimane da lavoro subordinato.
Se una delle cinque verifiche non torna, la data di uscita va ricalcolata sui requisiti ordinari. Il calcolo della pensione online permette di stimare decorrenza e importo nelle diverse ipotesi.
Le suggerisco di richiedere all’INPS o a un patronato l’estratto conto certificativo, che cristallizza la posizione assicurativa e consente di far valutare in via preventiva la qualificazione dei singoli anni come discontinui.
Calcolo anzianità assicurativa e settimane in FPLD
L’anzianità assicurativa si misura dalla data del primo contributo accreditato e non coincide con i 25 anni che lei richiama: se quegli anni misurano il lavoro effettivo e il primo versamento è anteriore al 1996, il requisito è soddisfatto con margine; se invece il primo accredito risale al 2001 o a un anno successivo, la deroga Amato non le è applicabile.
Sul requisito anagrafico, il 2026 è l’ultimo anno a 67 anni pieni. Poi scattano i nuovi requisiti della pensione per il biennio 2027-2028. Si sale a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi dal 2028, come recepito dalla Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 in attuazione della legge n. 199/2025 e del decreto direttoriale MEF e Ministero del Lavoro del 19 dicembre 2025.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz