Sono oltre 25mila le comunicazioni di dimissioni per fatti concludenti arrivate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei primi diciotto mesi di applicazione della nuova disciplina, con solo il 4,6% delle verifiche che ha riguardato segnalazioni non veritiere. Il primo monitoraggio dell’INL fotografa una procedura ormai entrata nella prassi delle imprese, che nella larga maggioranza dei casi trasmettono la comunicazione senza intermediari.
La regola permette al datore di lavoro di chiudere il rapporto quando l’assenza ingiustificata supera il termine del CCNL applicato o in sua mancanza quello di 15 giorni, con la conseguenza che il lavoratore non matura il diritto alla NASpI. La risoluzione del rapporto non è tuttavia automatica e dipende dalla scelta dell’azienda, ulteriormente soggetta al controllo dell’Ispettorato.
In sintesi:
- la fattispecie nasce dall’art. 19 della legge 203/2024, che ha inserito il comma 7-bis nell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in vigore dal 12 gennaio 2025;
- l’effetto scatta oltre il termine del CCNL applicato o, in mancanza di previsione, dopo 15 giorni di calendario di assenza ingiustificata;
- la risoluzione dipende dalla scelta del datore di lavoro, che la comunica alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro;
- la cessazione vale come volontà del lavoratore e preclude il diritto alla NASpI;
- la procedura non si applica alla lavoratrice in gravidanza né ai genitori nei primi tre anni di vita del figlio, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 151/2001.
Dimissioni per fatti concludenti, in 25mila senza NASpI
Il primo bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro conta oltre 25mila comunicazioni di dimissioni per fatti concludenti nei diciotto mesi dall’entrata in vigore della norma, il 12 gennaio 2025. Il dato misura per la prima volta quanto la procedura sia diventata uno strumento ordinario di gestione delle assenze prolungate.
La distribuzione delle comunicazioni segue la geografia produttiva del Paese:
- il Nord raccoglie circa il 56% delle segnalazioni;
- il Centro si ferma intorno al 28%;
- il Sud si attesta sul 16%.
Nella larga maggioranza dei casi, circa l’80%, la comunicazione arriva direttamente dalle imprese, senza il tramite di professionisti o intermediari. I controlli dell’Ispettorato hanno riguardato circa un terzo delle segnalazioni e le comunicazioni non veritiere si sono fermate al 4,6% delle verifiche. Nelle maglie del monitoraggio sono emerse assenze legate a malattia, maternità o fragilità personali, oltre a rapporti già segnati da conflittualità, situazioni in cui la procedura avrebbe prodotto un esito improprio senza il vaglio dell’INL.
Le dimissioni per assenza ingiustificata
Le dimissioni per fatti concludenti impediscono l’accesso alla NASpI ai lavoratori che smettono di presentarsi per farsi licenziare e ottenere il sussidio. Prima l’azienda poteva solo licenziare, con diritto alla disoccupazione; ora scatta una procedura di verifica al termine della quale non spetta alcun trattamento economico.
La disciplina delle dimissioni per fatti concludenti è contenuta nell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015, inserito dall’art. 19 della legge 203/2024, ed è così formulata:
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Come si calcolano i 15 giorni di assenza
I 15 giorni si contano di calendario e la procedura può scattare dal sedicesimo. Il datore di lavoro non è obbligato ad attivarla subito e può farlo anche in un momento successivo, come chiarito dalla circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2025.
Le opzioni per il datore di lavoro
La risoluzione non discende dall’assenza in sé ma dalla decisione del datore di lavoro di prenderne atto, valorizzando la volontà dimissiva del lavoratore. La stessa assenza prolungata può chiudersi in due modi opposti sul piano economico: come dimissioni per fatti concludenti, e allora il lavoratore non accede alla NASpI e l’azienda è liberata dal ticket di licenziamento; oppure come licenziamento disciplinare, che lascia intatto il diritto al sussidio e comporta il ticket a carico dell’impresa. A parità di condotta del lavoratore, quindi, l’esito sulla NASpI dipende da come l’azienda chiude il rapporto.
I diritti del lavoratore
Se il CCNL applicato prevede un termine diverso dai 15 giorni, prevale quello più favorevole al dipendente. Un periodo contrattuale più lungo dei 15 giorni si applica in via prioritaria; un termine più breve cede invece al limite legale, perché l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius rispetto alla legge.
Licenziamento o dimissioni di fatto
Quando il contratto collettivo prevede il licenziamento per l’assenza ingiustificata, l’impresa può percorrere questa strada, del tutto alternativa alle dimissioni di fatto, attivando la procedura dell’art. 7 della legge 300/1970. I CCNL conservano la facoltà di disciplinare la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti con un termine diverso e più favorevole di quello di legge.
Dimissioni di fatto o giusta causa
Se il lavoratore invia a sua volta le dimissioni per giusta causa con il sistema telematico, questa richiesta prevale sulla procedura avviata dal datore. La distinzione è rilevante, perché le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI a differenza di quelle implicite, fermo l’onere probatorio a carico del lavoratore secondo la circolare INPS n. 163/2003. Chi valuta l’uscita trova il quadro completo nella procedura telematica delle dimissioni volontarie.
La procedura per le dimissioni per fatti concludenti
Per attivare la procedura di potenziali dimissioni per fatti concludenti il datore di lavoro trasmette una comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro competente per luogo di impiego, a partire dal sedicesimo giorno di assenza ingiustificata. La segnalazione è obbligatoria per far partire la procedura e deve riportare i recapiti del lavoratore, così che l’INL possa svolgere le verifiche; una copia va trasmessa allo stesso lavoratore, che può esercitare il diritto di difesa.
Effetti su paga e contributi
La data di cessazione indicata nel modello UNILAV non può essere anteriore alla comunicazione all’Ispettorato. Per il periodo di assenza ingiustificata il datore non versa retribuzione né contributi e può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso prevista dal contratto.
Il diritto di difesa
Il lavoratore può bloccare la procedura giustificando l’assenza, cioè dimostrando l’impossibilità di comunicare i motivi che l’hanno determinata. In quel caso il rapporto prosegue e la comunicazione del datore non produce effetti.
La responsabilità del datore di lavoro
Se l’Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione, il datore può risponderne anche sul piano penale per falsità delle dichiarazioni rese. Quando il controllo esclude i presupposti, la ricostituzione del rapporto è a carico dell’azienda e la reintegra sul posto di lavoro diventa possibile, salvo che il datore contesti in modo motivato le ragioni del dipendente.
I limiti alla procedura
La procedura non può mai applicarsi alla lavoratrice in gravidanza né ai genitori nei primi tre anni di vita del figlio, per i quali l’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 impone la convalida delle dimissioni. In questi casi l’assenza ingiustificata non può tradursi in dimissioni di fatto.