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Assegno di Inclusione, chiarimenti INPS su rinnovo 2026 e prima mensilità al 50%

di Barbara Weisz

26 Febbraio 2026 09:54

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Assegno di Inclusione 2026 con il nuovo rinnovo di 12 mesi senza sospensione ma prima mensilità al 50%, domanda dopo 18 mesi e decorrenza da quello successivo: chiarimenti INPS.

Il rinnovo dell’Assegno di Inclusione entra nel 2026 con un doppio intervento, normativo e applicativo: la Legge di Bilancio ha eliminato il mese di sospensione dopo i primi 18 mesi e l’INPS, con il messaggio n. 640/2026, ha chiarito tempi di domanda, decorrenza e calendario dei pagamenti. La prestazione prosegue senza interruzioni, ma la prima mensilità del nuovo periodo viene riconosciuta al 50%, secondo una regola che si applica a ogni rinnovo.

Rinnovo ADI 2026, chiarimenti INPS sulle novità della Manovra

La modifica di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che interviene sulla disciplina dell’ADI prevista dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Il quadro viene poi dettagliato dal messaggio INPS n. 640/2026, che chiarisce come si agganciano domanda, decorrenza e pagamenti quando si entra nel rinnovo.

Rinnovo senza sospensione dopo i 18 mesi

Nel regime originario, alla scadenza delle prime 18 mensilità il rinnovo comportava una sospensione di un mese durante la quale il beneficio non veniva erogato. La Legge di Bilancio 2026 elimina questo “mese scoperto”. Significa che dal 2026 il rinnovo ADI è senza sospensione.

L’ADI viene quindi corrisposto la prima volta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per ulteriori periodi di 12 mesi, sempre con nuova domanda, da inviare alla scadenza, con decorrenza del nuovo trattamenti dal mese successivo ma con primo mese di ciascun rinnovo pagato al 50%. Prima di erogare il sussidio, però, l’INPS effettua tutti i controlli preventivi del caso.

Prima mensilità al 50%

La riduzione riguarda solo l’avvio del nuovo periodo: la norma prevede che l’importo della prima mensilità di rinnovo sia riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile spettante. La regola si applica a ogni rinnovo successivo, non solo al passaggio dopo i primi 18 mesi.

Tempi di domanda e pagamento

Con l’eliminazione della sospensione, diventa centrale il “timing” della domanda. In base alle istruzioni INPS, la domanda di rinnovo può essere presentata dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento. Il beneficio rinnovato viene riconosciuto a partire dal mese di presentazione della domanda, salvo quanto indicato per i casi in cui cambia la composizione del nucleo familiare.

Rinnovo con variazione nucleo e firma PAD

Se nel frattempo è cambiata la composizione del nucleo familiare, la decorrenza del beneficio rinnovato può essere agganciata al mese di sottoscrizione del PAD (Patto di attivazione digitale), secondo quanto chiarito dall’INPS. In questa casistica la continuità dipende dal completamento del passaggio formale richiesto.

Esempio. Pagamento della diciottesima mensilità il 27 gennaio 2026 e presentazione della domanda di rinnovo a febbraio, con PAD del nucleo sottoscritto il 10 marzo 2026 a seguito di variazione della composizione familiare. Il beneficio rinnovato decorre da marzo 2026, con pagamento della prima mensilità per un importo pari al 50% intorno a metà aprile e pagamento dell’intero importo della seconda mensilità di rinnovo, relativa ad aprile 2026, verso fine mese.

Contributo 500 euro per scadenze di novembre

Resta distinta la finestra del contributo straordinario aggiuntivo, previsto dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, pari a un’ulteriore mensilità fino a un massimo di 500 euro. La disciplina si applica ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’ADI, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025 e il contributo spetta anche a chi ha presentato domanda di rinnovo.

Requisiti per l’accesso ADI 2026

L’Assegno di Inclusione è stato istituito dal decreto-legge 48/2023 in sostituzione del Reddito di cittadinanza. Spetta ai nuclei familiari che rispettano requisiti economici e che includono minorenni, persone con disabilità, soggetti con almeno 60 anni oppure persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociali.

Possono richiedere l’ADI i cittadini italiani o dell’Unione europea, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i beneficiari di protezione internazionale e gli apolidi. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La disoccupazione non costituisce un requisito: nei casi di persone “occupabili” che non rientrano nei criteri dell’ADI, viene richiamato il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Requisiti economici  e soglie ISEE

Per accedere alla misura è necessario un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare entro questi limiti:

  • 6.500 euro annui per la generalità dei nuclei;
  • 8.190 euro annui per nuclei composti esclusivamente da persone over 67 o con disabilità grave;
  • 10.140 euro annui per i nuclei residenti in abitazione in affitto.

Sono previsti inoltre limiti al patrimonio immobiliare (fino a 30.000 euro) e al patrimonio mobiliare, variabili da 6.000 a 10.000 euro in base alla composizione del nucleo.

Importi ADI spettanti

L’importo massimo dell’ADI corrisponde ai limiti di reddito previsti: 6.500 euro annui oppure 8.190 euro per i nuclei composti esclusivamente da over 67 o persone con disabilità grave. Le somme sono parametrate alla scala di equivalenza in base ai componenti del nucleo familiare.

Per chi vive in affitto è prevista un’integrazione fino a 3.640 euro annui, ridotta a 1.950 euro per nuclei di over 67 o con disabilità. In ogni caso, l’importo annuo dell’Assegno di inclusione non può essere inferiore a 480 euro.

La prestazione è accompagnata dall’adesione a un percorso di inclusione sociale o lavorativa, attraverso la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Riepilogo requisiti e regole ADI 2026

ADI Regole 2026
Durata iniziale fino a 18 mesi consecutivi;
Rinnovo possibile per ulteriori periodi di 12 mesi, previa nuova domanda;
Sospensione tra periodi eliminata dal 2026, nessun mese di stop tra primo ciclo e rinnovi;
Prima mensilità di rinnovo riconosciuta al 50% dell’importo mensile spettante;
Decorrenza rinnovo dal mese di presentazione della domanda o, in caso di variazione del nucleo, dal mese di sottoscrizione del PAD;
ISEE massimo 10.140 euro in corso di validità;
Reddito familiare 6.500 euro annui (8.190 euro per nuclei over 67 o con disabilità grave; 10.140 euro con affitto);
Patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale ai fini IMU;
Patrimonio mobiliare tra 6.000 e 10.000 euro in base alla composizione del nucleo;
Composizione nucleo presenza di minorenni, over 60, persone con disabilità o soggetti in carico ai servizi sociali;
Residenza almeno 5 anni in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi;
Contributo straordinario fino a 500 euro per nuclei con 18° mese ricadente a novembre 2025, secondo disciplina transitoria.

Accrediti sulla ricaricabile “Carta di inclusione”

L’Assegno di inclusione viene erogato tramite una card di pagamento elettronica ricaricabile, denominata Carta di inclusione, emessa da Poste Italiane su disposizione dell’INPS. La card consente l’utilizzo delle somme accreditate per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità, il pagamento delle utenze domestiche e, nei limiti previsti dalla normativa, il prelievo di contante.

L’importo viene caricato mensilmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti e dell’adempimento degli obblighi previsti dal percorso di inclusione. Restano ferme le limitazioni già previste per le misure di sostegno al reddito, con esclusione di determinate tipologie di spesa e tracciabilità delle operazioni effettuate tramite la carta.

Le modalità di attivazione, utilizzo e controllo della Carta di inclusione seguono le istruzioni pubblicate dall’INPS e aggiornate nel corso del 2026 in coerenza con la disciplina del rinnovo.