NASpI: chiarimenti INPS sulle condizioni che danno diritto al sussidio

di Anna Fabi

Pubblicato 6 Giugno 2025
Aggiornato 15 Gennaio 2026 07:17

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L'INPS chiarisce come si configurano le condizioni e i requisiti per la NASpI dopo le novità introdotte nel 2025 per l'indennità di disoccupazione.

La NASpI spetta solo in presenza di specifiche condizioni giuridiche e contributive, che non sempre coincidono con la semplice cessazione del rapporto di lavoro.

Nel tempo, l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi utili a definire quando si configura effettivamente lo stato di disoccupazione tutelato, quali tipologie di cessazione danno accesso al sussidio e come vanno valutati i requisiti contributivi.

Questo approfondimento riepiloga le indicazioni INPS sulle casistiche che danno diritto alla NASpI, distinguendo i casi ammessi da quelli esclusi e aiutando a orientarsi tra dimissioni, licenziamenti, risoluzioni consensuali e altre fattispecie ricorrenti.

Condizioni di accesso all’indennità NASpI

L’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) può essere chiesta all’INPS da lavoratori che hanno perso involontariamente l’impiego e rientrano nelle seguenti categorie: dipendenti del settore privato, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Il lavoratore deve aver perso l’occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà (articolo 1, comma 2, lettera c dlgs 181/2000, n. 181 e successive modificazioni).

Nello specifico, per ottenere la NASpI il lavoratore deve soddisfare tre condizioni di base:

  • disoccupazione involontaria, perché l’indennità è destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario, come nei casi di licenziamento (individuale o collettivo) o risoluzione consensuale;
  • lavoro subordinato, essendo la NASpI riservata ai soli lavoratori dopo un rapporto di lavoro subordinato, che abbia previsto una contribuzione regolare presso l’INPS;
  • contribuzione minima, ricordando che dal 1° gennaio 2025, è richiesto che il lavoratore abbia maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo che va dall’ultimo evento di cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale) del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato fino alla cessazione involontaria per la quale si richiede il sussidio se tale circostanza si è verificata nell’arco di 12 mesi.

Disoccupazione involontaria: quando si configura

Nella condizione di “disoccupazione involontaria” con diritto alla NASpI sono incluse:

  • le cessazioni per licenziamento individuale o collettivo;
  • le dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sul lavoro, per demansionamento ingiustificato o mobbing, per la variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione d’azienda, per ingiustificato spostamento di sede, per un comportamento ingiurioso del superiore);
  • le cessazioni per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura di conciliazione (articolo 1, comma 40, della legge 92/2012);
  • le cessazioni per gli altri casi previsti dalla legge (ad esempio, nei licenziamenti per rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante più di 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti di viaggio);
  • dimissioni durante la maternità o paternità obbligatori ex articolo 55 Dlgs 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

La NASpI non spetta per assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni, dal momento che la Manovra 2025 ha istituito la nuova fattispecie di dimissione di fatto.

Contribuzione minima: quando è richiesta

Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori licenziati non possono accedere alla NASPI se nei 12 mesi precedenti non hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo impiego. Il requisito aggiuntivo è stato disposto dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 171), che ha modificato introdotto la lettera c-bis) all’articolo 3 del Dlgs n. 22/2015. Tuttavia, non è richiesto il requisito aggiuntivo a coloro i quali si erano dimessi nei precedenti 12 mesi per motivi tutelati dalla legge, ossia:

  • dimissioni per giusta causa, che rientrano nelle ipotesi di accesso alla NASpI, come ad esempio le dimissioni dovute al trasferimento del lavoratore a una sede diversa della stessa azienda, se il trasferimento non è motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede;
  • dimissioni nel periodo tutelato da maternità o paternità, come previsto dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001;
  • risoluzione consensuale durante la procedura di conciliazione obbligatoria di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che consente comunque l’accesso alla NASpI;
  • dimissioni volontarie per rifiuto a trasferirsi a una sede della stessa azienda che si trova a più di 50 chilometri dalla sua residenza, o che sia raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici (questa è una fattispecie che riguarda la risoluzione consensuale del contratto di lavoro).

Ricapitolando: se una persona ha cessato volontariamente il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ossia se ha dato le dimissioni) nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per la quale si richiede la NASpI, deve aver accumulato almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo che intercorre dalla data di cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino alla data della cessazione involontaria del successivo rapporto di lavoro. Con le esclusioni sopra citate.

Contributi validi per maturare il diritto alla NASpI

Per il diritto all’indennità NASpI, si considerano tutte le settimane di contribuzione, a condizione che sia rispettato il minimale settimanale. Vanno incluse anche le settimane utili per il raggiungimento del requisito contributivo, come specificato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015.

  • Contributi utili al diritto: contributi lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, periodi di congedo parentale purché indennizzati e in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione per malattia figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. I periodi nel settore agricolo sono cumulabili se nel quadriennio risulta prevalente la retribuzione non agricola.
  • Contributi esclusi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Contributi validi per il requisito delle 13 settimane

Ai fini del calcolo delle 13 settimane nei casi in cui è richiesto il requisito aggiuntivo, rientrano contributi obbligatori, figurativi e volontari, con l’esclusione di quelli accreditati per malattia, cassa integrazione straordinaria e periodi di congedo straordinario per assistenza a familiari disabili.  Quindi:

  • contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il periodo di lavoro subordinato;
  • contributi figurativi per maternità obbligatoria, purché all’inizio del periodo di astensione sia già stata versata la contribuzione dovuta, e quelli per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e durante il periodo di lavoro;
  • periodi di lavoro all’estero, nei paesi dell’Unione Europea o in quelli con cui l’Italia ha convenzioni per la totalizzazione dei contributi;
  • periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli, fino a otto anni di età, per un massimo di cinque giorni lavorativi per anno solare.

NB: sono valide tutte le settimane con retribuzione non inferiore ai minimali (anche non versata).

Come si conteggiano i contributi agricoli

Se nel periodo di osservazione, che va dalla cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla cessazione involontaria del lavoro per il quale si richiede la NASpI, sono inclusi contributi nel settore agricolo, questi possono essere cumulati con gli altri contributi per soddisfare il requisito delle tredici settimane. La normativa prevede che, per ogni settimana agricola, siano necessari sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Inoltre, una volta accertato il requisito di accesso, deve essere rispettata la disciplina generale per la verifica della prevalenza, nel caso in cui il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e nel settore non agricolo. A tal fine, si applicano le regole ordinarie specificate nella circolare n. 94/2015, paragrafo 2.2, lettera b) per il quadriennio e nella circolare n. 194 del 27 novembre 2015, paragrafo 10, per gli ultimi dodici mesi.

Domanda e decorrenza NASpI

E’ il lavoratore che deve presentare domanda di NASPI all’INPS per via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. In caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni decorrono dopo 38 giorni dalla cessazione del rapporto. I percettori di NASpI vengono iscritti d’ufficio anche alla piattaforma SIISL.

La decorrenza scatta dal trentottesimo giorno dopo la cessazione in caso di licenziamento per giusta causa mentre negli altri casi a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro otto giorni, o dal primo giorno successivo alla domanda se è presentata dopo. Questo, anche nei casi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, mancato preavviso.

Chi intende avviare un’attività autonoma o investire in una cooperativa come lavoratore, infine, può richiedere la liquidazione anticipata della NASpI.