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Crisi aziendali, cosa cambia per le PMI con la riforma del fondo europeo FEG 2026

di DLA Piper Italia

22 Giugno 2026 10:27

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Il nuovo Regolamento consente al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione di intervenire prima che la crisi aziendale produca licenziamenti, con strumenti a disposizione dell'intera filiera: i vantaggi per le PMI.

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per i lavoratori espulsi dal lavoro è uno strumento finanziario dell’UE che sostiene i lavoratori colpiti da eventi di ristrutturazione su larga scala. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/1139 viene profondamente rinnovato attraverso un vero e proprio cambio di paradigma: il Fondo non interviene più soltanto a posteriori, dopo che i licenziamenti si sono già verificati, ma può ora attivarsi in via preventiva. Questo significa nuove opportunità concrete per le imprese, in particolare per le PMI, nella gestione delle crisi e delle riorganizzazioni aziendali.

Che cos’è il FEG e come funziona oggi

Il FEG finanzia programmi mirati di orientamento professionale, formazione, riqualificazione, tutoraggio e supporto alla ricollocazione, attivabili dalle autorità nazionali in coordinamento con le imprese coinvolte. Con la riforma del 2026, il funzionamento del FEG cambia in modo sostanziale prevedendo:

  • un intervento preventivo, visto che il Fondo può essere attivato non solo dopo i licenziamenti ma anche a favore di lavoratori ancora occupati la cui uscita dal mercato del lavoro appare imminente;
  • un approccio anticipato, con misure di sostegno che possono partire prima che la crisi si concretizzi in licenziamenti formali, rendendo la transizione occupazionale più efficace;
  • un’ estensione alla filiera, visto che possono beneficiare del FEG anche i lavoratori dei fornitori e delle imprese collegate, riconoscendo il carattere sistemico delle crisi industriali.

Chi può beneficiarne

Il FEG si rivolge primariamente ai lavoratori e non eroga però fondi direttamente alle imprese. Il meccanismo prevede infatti che siano le autorità nazionali (in Italia, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a richiedere l’attivazione del Fondo alla Commissione europea, coordinandosi però con le imprese interessate per definire i programmi di intervento. I destinatari finali includono:

  • lavoratori licenziati a seguito di eventi di ristrutturazione significativi;
  • lavoratori ancora occupati ma a rischio imminente di licenziamento (novità introdotta dal nuovo Regolamento);
  • lavoratori di imprese subfornitrici o della filiera produttiva coinvolta nella crisi;
  • collaboratori autonomi che hanno cessato l’attività a causa degli stessi eventi di ristrutturazione.

I vantaggi per le aziende

Sebbene il FEG non trasferisca risorse direttamente all’impresa, i vantaggi per le aziende sono concreti. La possibilità di attivare percorsi di formazione e ricollocazione prima del licenziamento consente di gestire gli esuberi in modo meno traumatico. I motivi per percorrere questa via sono numerosi:

  • gestione anticipata delle crisi, potendo avviare percorsi di outplacement e riqualificazione prima della formalizzazione dei licenziamenti permette di ridurre i tempi di inattività dei lavoratori e di contenere i costi della ristrutturazione;
  • accesso a risorse europee, perchè le misure finanziate dal FEG – orientamento, formazione personalizzata, tutoraggio, incentivi all’imprenditorialità – sarebbero altrimenti a carico dell’impresa o del sistema previdenziale nazionale, inoltre il cofinanziamento europeo riduce significativamente l’onere economico complessivo della transizione;
  • meno impatto reputazionale, grazie a un piano di ristrutturazione che prevede programmi di accompagnamento per i lavoratori dimostrando responsabilità sociale e attenuando le ricadute negative sull’immagine aziendale, sulle relazioni sindacali e sul clima interno;
  • migliore gestione delle relazioni industriali, potendo proporre percorsi concreti di ricollocazione durante le procedure di consultazione sindacale rafforza la posizione negoziale dell’azienda e facilita il raggiungimento di accordi.

Gli impatti per le PMI

La riforma assume rilevanza particolare per le PMI, che dispongono raramente di risorse interne sufficienti per gestire in autonomia processi di riqualificazione e outplacement. Il nuovo FEG offre loro la possibilità di accedere a strumenti di supporto che altrimenti sarebbero economicamente insostenibili:

  • tutela della filiera, perchè molte PMI operano come subfornitrici di grandi gruppi industriali e con il nuovo Regolamento, quando una crisi colpisce l’impresa capofila, anche i lavoratori delle imprese della filiera possono beneficiare dei programmi FEG (questo riconosce finalmente la dimensione sistemica delle crisi e offre protezione anche alle realtà produttive più piccole);
  • supporto nelle riorganizzazione, perchè anche le PMI che affrontano processi di riorganizzazione interna possono beneficiare del FEG, a condizione che l’evento di ristrutturazione rientri nelle soglie previste dal Regolamento (la possibilità di attivare i programmi in fase preventiva è particolarmente preziosa per le imprese più piccole, che non possono permettersi lunghi periodi di incertezza);
  • competitività e adattamento in un contesto economico segnato dalla transizione digitale e dalla riconversione ecologica, perchè le PMI che devono trasformare il proprio modello di business possono utilizzare i programmi FEG per riqualificare la forza lavoro, anziché procedere a licenziamenti e successive nuove assunzioni con costi e tempi superiori.

Un nuovo paradigma per la gestione delle crisi

Il Regolamento (UE) 2026/1139 segna il passaggio da una logica puramente reattiva a un approccio preventivo e anticipato alla gestione delle crisi occupazionali. Per le imprese, questo si traduce nella possibilità di pianificare le transizioni con maggiore anticipo, disponendo di strumenti concreti per accompagnare i lavoratori verso nuove opportunità professionali.

Le aziende che si trovano ad affrontare una ristrutturazione, per ragioni di mercato, per effetto della transizione tecnologica o per riorganizzazione della catena del valore, hanno ora a disposizione un quadro normativo europeo che incentiva e finanzia la gestione responsabile degli esuberi. I licenziamenti possono essere in parte prevenuti o, quantomeno, si può rendere la transizione il più efficace e meno traumatica possibile.

Come attivare programmi finanziati dal FEG

Per le imprese che intendono esplorare le opportunità offerte dal nuovo FEG, il primo passo è il dialogo con le autorità nazionali competenti. In Italia, la procedura prevede che sia il Governo a presentare domanda alla Commissione europea, ma le imprese possono svolgere un ruolo attivo nel segnalare la situazione di crisi e nel collaborare alla definizione dei programmi personalizzati di intervento.

È consigliabile, in particolare per le PMI coinvolte in filiere a rischio o in fase di riorganizzazione:

  • monitorare l’evoluzione delle crisi settoriali e segnalare tempestivamente le situazioni di difficoltà alle autorità regionali e nazionali;
  • attivarsi per la presentazione congiunta di domande FEG, aggregando le esigenze di più imprese della stessa filiera;
  • integrare la possibilità di ricorso al FEG nella pianificazione strategica delle ristrutturazioni, prevedendola sin dalla fase di consultazione sindacale;
  • coinvolgere consulenti del lavoro e professionisti HR nella valutazione di ammissibilità e nella progettazione degli interventi formativi.

Le ricadute per il mercato del lavoro

Il potenziamento del FEG rappresenta un’evoluzione importante nel quadro degli strumenti europei a sostegno dell’occupazione. Per le imprese italiane, e in particolare per le PMI, si apre una finestra di opportunità per gestire le transizioni occupazionali in modo più strutturato, meno costoso e più sostenibile dal punto di vista sociale. In un momento storico in cui la capacità di adattamento è un fattore competitivo cruciale, conoscere e saper attivare questi strumenti può fare la differenza tra una ristrutturazione subita e una trasformazione governata.

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articolo a cura di Stefano Petri, avvocato DLA Piper