Art. 18: licenziamenti con doppio binario

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 10 Giugno 2016
Aggiornato 9 Marzo 2018 19:14

La Cassazione conferma il doppio binario sui licenziamenti tra settore privato e pubblico, in cui non si applicano le novità Fornero e Jobs Act.

L’articolo 18 non si tocca, ma solo per i dipendenti pubblici. E’ quanto emerge da un’importante decisione della Corte di Cassazione, che di fatto sancisce la protezione “classica” dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori della pubblica amministrazione, i quali non vengono dunque toccati dalle novità in materia di lavoro e licenziamenti introdotte dalla Legge Fornero e dal Jobs Act.

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Il motivo? Nel pubblico, il datore di lavoro (lo Stato) è profondamente differente da un privato e al posto di lavoro si accede non per chiamata ma tramite concorso. Si tratta di una decisione controversa quella della sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro, che a detta della stessa Cassazione arriva dopo una lunga e significativa riflessione.

Di fatto, ai dipendenti pubblici licenziati in modo illegittimo spetterà la reintegra sul posto lavoro, come prevedeva l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. A questa “fortunata” categoria di lavoratori non toccheranno quindi le modifiche della Riforma Fornero (legge 92/2012), che ha riformato (per il settore privato) l’art.18, né quelle del Jobs Act che limita il reintegro ai soli casi di licenziamento per discriminazione.

Nello specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato a causa di un doppio lavoro, il cui caso ora tornerà alla Corte d’appello di Roma per continuare il suo iter di valutaazione.

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La sentenza, in realtà, non fa che confermare quanto già precisato più volte in passato, anche dal ministro Marianna Maida: l’articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero prima, né dal Jobs act dopo. Quel che manca ancora è la chiarezza normativa che esplicitoi l’esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole.