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Pensioni flessibili e lavoro agricolo: il LOAgri si può cumulare

di Barbara Weisz

10 Giugno 2026 11:08

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Con il messaggio 1904/2026 l'INPS aggiorna il cumulo tra pensioni flessibili e compensi del lavoro occasionale agricolo, entro il limite di 45 giornate l'anno.

I pensionati di Quota 100, Quota 103 e della pensione anticipata precoci possono lavorare nelle aziende agricole con il contratto LOAgri senza perdere l’assegno, a condizione di non superare le 45 giornate di lavoro all’anno. Lo ribadisce l’INPS con il messaggio 1904 dell’8 giugno 2026, che aggiorna le regole di cumulo dopo la stabilizzazione del lavoro occasionale agricolo decisa dalla Legge di Bilancio 2026.

Chi può lavorare con il contratto LOAgri

Il LOAgri, la prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 343, della legge 197/2022 e reso strutturale dal 1° gennaio 2026 dall’articolo 1, comma 156, della legge 199/2025. Nel limite delle 45 giornate annue, il contratto può essere stipulato con alcune categorie di lavoratori:

  • i disoccupati e i percettori di NASpI, DIS-COLL o altri ammortizzatori sociali;
  • i pensionati di vecchiaia, anzianità o anticipata, inclusi i titolari di pensione precoci, Quota 100, Quota 102 e Quota 103;
  • i giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi;
  • i detenuti e gli internati ammessi al lavoro esterno.

I pensionati sono l’unica categoria esente dal vincolo dei tre anni, ossia dal divieto di stipulare il contratto per chi abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato agricolo nel triennio precedente. La perdita del requisito durante il rapporto comporta la risoluzione automatica del contratto.

Cumulo con Quota 100, Quota 103 e pensione precoci

Quota 100, Quota 103 e la pensione precoci appartengono al regime generale di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente. Il LOAgri è proprio una forma di lavoro subordinato occasionale, e qui interviene la deroga: entro le 45 giornate annue i compensi agricoli si sommano all’assegno senza farlo decadere. Il messaggio INPS 1904/2026 conferma e aggiorna questa lettura alla luce della messa a regime dell’istituto.

La compatibilità riguarda quindi sia le ordinarie pensioni di vecchiaia e anticipate, sia le pensioni flessibili. Per i lavoratori significa integrare il reddito durante le campagne stagionali, per le aziende agricole disporre di manodopera esperta nei picchi di attività.

Il limite delle 45 giornate e la trasformazione del rapporto

Il tetto delle 45 giornate si calcola sull’anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, contando le giornate di effettivo lavoro. È la soglia che tiene in piedi il cumulo: il suo superamento determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.

Con la trasformazione si riattiva il regime di incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro, con effetto dal primo giorno di prestazione. Il monitoraggio delle giornate diventa così la cautela principale per chi percepisce Quota 100, Quota 103 o la pensione precoci.

Le pensioni escluse dal cumulo

Sono esclusi dal LOAgri i titolari di pensione ai superstiti, di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984, o di prestazioni analoghe. Per questi trattamenti il contratto agricolo occasionale non è attivabile, a differenza di quanto previsto per le pensioni di vecchiaia, anticipate e flessibili.

I requisiti per le aziende agricole

Il contratto può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro del settore agricolo iscritti alle gestioni previdenziali INPS, con l’obbligo di applicare i CCNL e i CCPL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del comparto. Il mancato rispetto di questi contratti è una preclusione assoluta all’attivazione del rapporto. È vietato il ricorso alle agenzie di somministrazione, e l’impiego riguarda le sole mansioni stagionali degli operai agricoli, con esclusione delle attività impiegatizie.

A differenza del vecchio contratto di prestazione occasionale, il LOAgri non eredita il limite che ne vietava l’uso alle imprese con più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Possono quindi ricorrervi anche le aziende agricole di dimensioni maggiori, purché in regola con gli altri requisiti. Prima dell’avvio della prestazione il datore acquisisce un’autocertificazione del lavoratore sulla condizione soggettiva e trasmette la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego.

Compensi esenti IRPEF e contributi utili alla pensione

Per il lavoratore i compensi del lavoro occasionale agricolo sono esenti da IRPEF e non incidono sullo stato di disoccupazione. La contribuzione versata resta utile ai fini delle future prestazioni previdenziali e della disoccupazione agricola, così che le giornate svolte mantengono valore sulla posizione assicurativa del lavoratore.