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ISCRO e DIS-COLL, l’INPS salva le domande senza iscrizione formale in GS

di Barbara Weisz

2 Aprile 2026 09:29

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Il Messaggio INPS 1129/2026 sblocca ISCRO e DIS-COLL nei casi in cui l’iscrizione alla Gestione Separata non sia stata formalizzata ma i contributi risultino regolari.

L’INPS cambia orientamento su ISCRO e DIS-COLL dopo le domande scartate per la mancata iscrizione formale alla Gestione Separata. Con il Messaggio n. 1129/2026 precisa che la prestazione può essere liquidata anche in assenza di questo adempimento, quando i contributi risultano correttamente versati. Restano fermi tutti gli altri requisiti richiesti per l’accesso agli ammortizzatori.

Iscrizione alla gestione separata necessaria

Il requisito dell’iscrizione resta previsto e l’INPS ribadisce che deve essere comunque effettuata tramite apposita domanda di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Tuttavia, la mancata formalizzazione dell’iscrizione non preclude più la liquidazione della prestazione quando l’obbligo contributivo è stato rispettato. Restano invece necessari tutti gli altri requisiti previsti per i due ammortizzatori sociali.

ISCRO con requisiti confermati

L’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) resta disciplinata dai commi 142 e seguenti della legge 213/2023. Consiste in sei mensilità pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti. Possono accedervi i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata che rispettano queste condizioni:

  • partita IVA attiva da almeno tre anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione;
  • reddito da lavoro autonomo dell’anno precedente non superiore a 12mila euro e inferiore al 70% della media dei due anni precedenti;
  • regolarità contributiva e assenza di pensione diretta;
  • assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La novità del messaggio INPS non modifica questi criteri, ma incide sul modo in cui viene valutata la posizione formale del richiedente.

Chi può accedere alla DIS-COLL

La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, prevista dall’articolo 15 del d.lgs. 22/2015. Richiede almeno un mese di contribuzione nell’anno precedente la domanda e almeno un mese di lavoro nell’anno in cui si verifica la cessazione. L’importo è pari al 75% del reddito medio mensile e, oltre la soglia di 1.456,72 euro nel 2026, si aggiunge il 25% della differenza. L’indennità si riduce del 3% al mese a partire dal quarto mese.

Sussidi liquidati anche senza il requisito formale

Il Messaggio n. 1129 elimina il rigetto automatico delle domande: senza iscrizione formale alla Gestione Separata la prestazione può essere comunque riconosciuta, se i contributi sono stati versati. L’iscrizione resta però obbligatoria e va comunque regolarizzata per non perdere il sussidio.